22.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 311/27
Ricorso proposto il 30 agosto 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011, causa T-196/06, Edison/Commissione
(Causa C-446/11 P)
2011/C 311/45
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e V. Bottka, agenti)
Altra parte nel procedimento: Edison SpA
Conclusioni
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Annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 16 giugno 2011, notificata alla Commissione il 20 giugno 2011;
—
rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un nuovo esame;
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riservare la decisione sulle spese nei due gradi di giudizio;
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ove la Corte ritenesse di poter giudicare nel merito, respingere il ricorso presentato in primo grado e condannare la Edison SpA alle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente adduce quattro motivi.
i)
Il Tribunale avrebbe violato l’art. 253 CE, in combinazione con l’art. 81 CE, per aver erroneamente determinato l’oggetto e la portata dell’obbligo di motivazione riguardo all’imputazione di un’infrazione all’art. 81 CE alla società che detiene il 100 % del capitale della società che partecipa direttamente all’infrazione, imputazione che si fonda su una presunzione che deve essere adeguatamente confutata. In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del contesto e delle norme giuridiche che disciplinano la materia, segnatamente dell’onere della prova che incombe alla ricorrente. Ha erroneamente imposto alla Commissione un obbligo di motivazione a fronte di argomenti «non privi di significato», senza richiedere, come avrebbe dovuto, che tali argomenti fossero idonei a confutare la presunzione di responsabilità della società controllante.
ii)
In subordine, il Tribunale avrebbe violato gli artt. 230 e 253 CE in quanto è giunto alla conclusione che la decisione comporta una motivazione insufficiente. Per un verso, avrebbe commesso errori di diritto nella lettura della decisione impugnata, tralasciando di esaminare taluni passaggi pertinenti. Per altro verso, avrebbe confuso questioni di motivazione e questioni di merito nel rifiutare di tener conto di spiegazioni fornite nella decisione impugnata, vuoi giudicando che la Commissione avesse violato i diritti di difesa della ricorrente, vuoi ritenendo che tali spiegazioni non fossero convincenti.
iii)
Il Tribunale avrebbe violato gli artt. 230 e 253 CE in combinazione con i principi del diritto dell’Unione relativi al diritto di difesa e al contraddittorio davanti ai giudici dell’Unione. Avrebbe, infatti, ritenuto a torto che la Commissione non potesse avvalersi di argomenti non menzionati nella comunicazione degli addebiti o non ripresi nella decisione per ribattere agli argomenti della ricorrente volti a confutare la presunzione di responsabilità della controllante. Ciò varrebbe in particolare quando, come sarebbe nella specie, si tratta di documenti invocati dalla ricorrente, o di cui essa era a conoscenza e non poteva ignorare il rischio che la Commissione li prendesse in considerazione come prove a suo carico, o quando poteva ragionevolmente dedurre dai documenti in causa le conclusioni che la Commissione intendeva trarne.
iv)
Il Tribunale avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 230, 231 e 253 CE, ritenendo a torto di dover annullare la decisione impugnata per insufficienza di motivazione anche se la soluzione in essa adottata risultava corretta nel merito
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