22.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 311/28
Ricorso proposto il 31 agosto 2011 dalla Caffaro Srl in amministrazione straordinaria (anciennement Caffaro Srl) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011, causa T-192/06, Caffaro/Commissione
(Causa C-447/11 P)
2011/C 311/46
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Caffaro Srl in amministrazione straordinaria (anciennement Caffaro Srl) (rappresentanti: A. Santa Maria, C. Biscaretti di Ruffia e E. Gambaro, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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Annullare la sentenza e, per l’effetto, dichiarare la nullità della decisione della Commissione del 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., nella parte in cui ha comminato alla Caffaro S.r.l. in solido con la SNIA S.p.A. un’ammenda pari a 1 078 milioni di euro o, in alternativa,
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annullare la sentenza e, conseguentemente, la decisione per le parti relative a quei motivi del presente atto di impugnazione che codesta Corte riterrà fondati e meritevoli di accoglimento;
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in via subordinata, rideterminare, riconducendola a un valore simbolico o attraverso la sua sostanziale riduzione, l’ammenda irrogata alla ricorrente, tenendo conto dei motivi di diritto e delle circostanze di fatto richiamati con il presente atto;
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in via di ulteriore subordine, rimettere gli atti al Tribunale per un nuovo giudizio informato alle indicazioni e ai criteri che la Corte vorrà precisare nel presente procedimento di impugnazione;
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in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo, la Caffaro denuncia la violazione dell’art. 101 TFUE, dell’art. 23, par. 2 e 3, del regolamento (CE) 1/2003 (1) e degli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende (2), l’erronea qualificazione giuridica, lo snaturamento dei fatti e di alcune prove, la violazione dell’obbligo di motivazione nonché la carenza e la contraddittorietà della motivazione nella parte della sentenza in cui il Tribunale ha omesso di considerare rilevanti lo stato di dipendenza economica della Caffaro nel mercato di riferimento e il danno subito da quest’ultima proprio in conseguenza del cartello.
Con il secondo motivo, la Caffaro censura la violazione da parte del Tribunale del principio di parità di trattamento, nonché la violazione dell’art. 23, par. 2 e 3, del regolamento (CE) 1/2003 e degli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende, con riguardo all’anno di riferimento preso in considerazione dalla Commissione nella decisione nell’ambito del c.d. trattamento differenziato. In particolare, la censura riguarda l’adozione per tutti i partecipanti all’asserita infrazione (tranne che per la Caffaro) delle quote di mercato relative all’anno 1999.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’errore del Tribunale circa l’asserita ininfluenza, sulla durata ascritta alla Caffaro, della mancata partecipazione della ricorrente ai contatti illeciti del 26 novembre 1998. In particolare, la Caffaro denuncia la violazione dell’art. 23, par. 2 e 3, del regolamento (CE) 1/2003 e degli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende con riguardo alla durata, la carenza di motivazione, l’errata valutazione dei fatti e la violazione dell’obbligo di motivazione.
Con il quarto motivo, che riguarda l’intervenuta prescrizione e la tardività dell’azione della Commissione nei confronti della ricorrente, la Caffaro denuncia l’errata applicazione dell’art. 25 del regolamento (CE) 1/2003, lo snaturamento e l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, lo sviamento di potere, la violazione dei principi generali di diritto dell’UE, la lesione dei propri diritti di difesa nonché il difetto di motivazione della sentenza. In particolare, la Caffaro contesta al Tribunale di non aver considerato l’inerzia della Commissione per un anno, dopo l’atto interruttivo della prescrizione, prima di inviare alla ricorrente una richiesta di informazioni, senza alcuna ragione istruttoria e senza alcuna motivazione espressa.
Con il quinto motivo, infine, la ricorrente contesta la carenza di motivazione e l’erronea valutazione contenuta nella sentenza delle circostanze attenuanti addotte dalla Caffaro dinanzi alla Commissione. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso anche una violazione delle norme di procedura e abbia valutato erroneamente a suo danno alcuni elementi probatori.
(1) GU L 1, pag. 1.
(2) GU 1998, C 9, pag. 3.
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