22.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 311/29
Ricorso proposto il 31 agosto 2011 dalla SNIA SpA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011, causa T-194/06, SNIA/Commissione
(Causa C-448/11 P)
2011/C 311/47
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: SNIA SpA (rappresentanti: A. Santa Maria, C. Biscaretti di Ruffia e E. Gambaro, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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Annullare la sentenza che ha respinto il ricorso presentato dalla SNIA S.p.A. e, per l’effetto, dichiarare la nullità della decisione della Commissione del 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., nella parte in cui ricomprende la SNIA S.p.A. tra le destinatarie infliggendole, in solido con la Caffaro S.r.l., un'ammenda pari a 1,078 milioni di euro;
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in via subordinata, rimettere gli atti al Tribunale per un nuovo giudizio informato alle indicazioni e ai criteri che la Corte vorrà precisare nel presente procedimento di impugnazione;
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in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo, SNIA denuncia l’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale per avere automaticamente desunto la responsabilità della SNIA dalla fusione di quest’ultima con la Caffaro S.p.A. e per aver erroneamente applicato i principi in tema di imputazione della responsabilità in materia di concorrenza, con particolare riguardo al c.d. criterio della «continuità economica», e quelli in materia di onere della prova. Secondo la ricorrente, i giudici di primo grado hanno altresì compiuto una qualificazione erronea della fattispecie e hanno snaturato alcuni elementi di prova.
Con il secondo motivo, la ricorrente censura il mancato accertamento nella sentenza della discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione con riguardo all’elemento della fusione tra la SNIA e la Caffaro S.p.A. In particolare, la ricorrente invoca la violazione e la falsa applicazione da parte del Tribunale dell’art. 27 del regolamento (CE) 1/2003 (1), la lesione dei propri diritti della difesa, l'errata qualificazione giuridica nonché lo snaturamento dei fatti e delle prove.
Con il terzo motivo, la ricorrente contesta l’errata applicazione dell'art. 296 TFUE, nonché l’errata valutazione degli elementi di prova tale da snaturarne contenuto e portata e la violazione dei diritti di difesa. In particolare, la ricorrente censura la sentenza per non avere rilevato l’insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione nella parte che individua la responsabilità solidale della SNIA. Inoltre, la ricorrente denuncia uno «svisamento» del contenuto della decisione nonché una lesione dei propri diritti di difesa per avere il Tribunale fondato la responsabilità della prima su elementi sui quali la SNIA non ha avuto modo di esprimersi né nel corso del procedimento amministrativo né durante il giudizio di primo grado.
(1) GU L 1, pag. 1
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