19.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 340/9
Impugnazione proposta il 2 settembre 2011 dalla Heineken Nederland BV e dalla Heineken NV contro la sentenza del Tribunale 16 giugno 2011 (Sesta Sezione ampliata), nella causa T-240/07, Heineken Nederland BV e Heineken NV/Commissione europea
(Causa C-452/11 P)
2011/C 340/15
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrenti: Heineken Nederland BV e Heineken NV (rappresentanti: T.R. Ottervanger e M.A. de Jong, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare del tutto o parzialmente la sentenza impugnata, nella misura in cui essa respinge il ricorso (delle ricorrenti), conformemente ai motivi addotti nel presente ricorso;
—
annullare del tutto o parzialmente la decisione (1) in quanto essa le riguarda (le ricorrenti);
—
annullare o ridurre l’ammenda inflitta (alle ricorrenti);
—
in subordine, rinviare la causa al Tribunale perché questo statuisca conformemente ai punti di diritto pronunciati dalla Corte;
—
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento, nonché alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti adducono sei motivi:
Col primo motivo , le ricorrenti sostengono che a torto il Tribunale ha giudicato che la Commissione non era tenuta ad accordare l’accesso alla risposta della InBev alle censure.
Col secondo motivo , le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che la Commissione era legittimata ad ammettere, quanto al settore del consumo a domicilio, che i comportamenti delle imprese considerate si qualificavano come un insieme di accordi e/o di pratiche concordate.
Col terzo motivo , le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha ecceduto la sua competenza e ha commesso un errore di diritto quanto al modo con cui ha valutato il momento di inizio dell’infrazione.
Col quarto motivo , le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto tenendo conto del fatto che le ricorrenti hanno ricevuto un’ammenda irragionevolmente elevata esclusivamente per la lunga durata del procedimento amministrativo, causata dalla stessa Commissione.
Col quinto motivo , le ricorrenti sostengono che il Tribunale, in particolare per non aver ammesso (o quanto meno insufficientemente) il confronto con il birrificio belga Interbrew/Alken-Maes, ha commesso un errore di diritto ammettendo che la Commissione non ha agito in violazione del principio della parità di trattamento.
Col sesto motivo , le ricorrenti sostengono che la riduzione dell’ammenda del 5 % concessa dal Tribunale, a titolo della durata eccessiva del procedimento amministrativo, è insufficiente, tenuto conto dell’ammenda particolarmente elevata loro inflitta e del fatto che la Commissione non giustifica affatto il superamento del termine ragionevole.
(1) Decisione della Commissione 18 aprile 2007, C(2007) 1697, relativa ad un procedimento a norma dell’art 81 [CE] (caso COMP/B-2/37.766 — Mercato olandese della birra).
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