26.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 347/11
Impugnazione proposta il 2 settembre 2011 dalla Solvay SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011, causa T-186/06, Solvay SA/Commissione europea
(Causa C-455/11 P)
2011/C 347/16
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Solvay SA (rappresentanti: O. W. Brouwer, advocaat, M. O’Regan, solicitor)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare i punti 121-170 della sentenza;
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annullare i punti 394, 395 e 402-427 della sentenza;
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pronunciarsi in via definitiva e annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa ha concluso che: a) la ricorrente ha violato l’art. 81, n. 1, CE tra maggio 1995 e agosto 1997 e b) la ricorrente è stata la terza impresa a soddisfare i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, e ridurre in maniera corrispondente l’ammenda inflitta alla ricorrente, ovvero, in subordine, rinviare la causa al Tribunale;
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha in parte respinto la domanda della ricorrente diretta all’annullamento parziale della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato).
Con il primo motivo, la ricorrente si permette di contestare la conclusione del Tribunale, secondo cui essa aveva partecipato a una violazione degli artt. 81, n. 1, CE e 53, n. 1, dell’accordo SEE, tra maggio 1995 e agosto 1997. Il Tribunale ha ecceduto le proprie competenze nell’ambito del controllo giurisdizionale e ha commesso un errore di diritto nel concludere che la ricorrente aveva discusso e/o scambiato informazioni sui prezzi e la sua strategia commerciale con altre imprese: tali conclusioni non potevano essere tratte sulla base del testo della decisione impugnata. Il Tribunale ha commesso errori di diritto nell’accogliere la conclusione contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale, avendo nel complesso lo scopo di limitare la concorrenza, le discussioni, le negoziazioni e gli scambi d’informazioni tra i produttori di perossido di idrogeno (compresa la ricorrente), nel tentativo infruttuoso di pervenire ad un accordo sulla ripartizione del mercato (che non si è concretizzato nella conclusione di un accordo tra di essi), hanno costituito una violazione degli artt. 81, n. 1, CE, e 53, n. 1, SEE, in quanto sono stati considerati, in alternativa, o negoziazioni preparatorie e parti integranti dello stesso accordo collusivo, ossia un cartello sulla fissazione dei prezzi concluso nell’agosto del 1997, o una pratica concordata volta a «preparare il terreno» per tale successivo cartello e/o costituente uno scambio vietato di informazioni tra imprese. Con il secondo motivo, la ricorrente si permette di contestare la conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione non ha ecceduto i limiti della propria discrezionalità nello stabilire, nella decisione impugnata, che un’altra impresa, l’Arkema, aveva soddisfatto i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 in data 3 aprile 2003. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel definire e applicare il concetto di «valore aggiunto significativo» e ha snaturato le prove commettendo errori manifesti di valutazione, concludendo che i documenti trasmessi via fax dall’Arkema il 3 aprile 2003 e non accompagnati da spiegazioni rappresentassero un valore aggiunto significativo secondo il punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002. Ha inoltre commesso errori manifesti di diritto e procedurali e ha snaturato le prove nel concludere che la Commissione aveva diritto, nella decisione impugnata, di pervenire a una conclusione diversa da quella raggiunta nella decisione 31 maggio 2006, C(2006) 2098, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F.38.645 — Metacrilati), nella quale aveva concluso che lo stesso fax del 3 aprile 2003 dell’Arkema (riguardante indagini della Commissione relative a numerosi cartelli sospetti, tra cui perossido di idrogeno e metacrilati) non aveva soddisfatto i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 fino al momento in cui l’Arkema aveva poi fornito spiegazioni in merito.
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