14.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 13/2
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Krajowa Izba Odwoławcza (Repubblica di Polonia) il 9 settembre 2011 — Praxis Sp. z o.o., ABC Direct Contact Sp. z o.o./Poczcie Polskiej SA
(Causa C-465/11)
2012/C 13/05
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Krajowa Izba Odwoławcza
Parti
Ricorrenti: Praxis Sp. z o.o., ABC Direct Contact Sp. z o.o.
Convenuta: Poczta Polska SA
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 45, n. 2, lett. d) della direttiva 2004/18/UE che recita: «Può essere escluso dalla partecipazione ad un appalto ogni operatore economico (…) che, nell’esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice», in combinato disposto con gli artt. 53, n. 3 e 54, n. 4 della direttiva 2004/17/UE, debba interpretarsi nel senso che come un siffatto errore grave in materia professionale possa ritenersi una situazione nella quale una determinata amministrazione aggiudicatrice ha risolto o denunciato il contratto sull’aggiudicazione di un appalto pubblico con un dato operatore economico o se si è ritirata dal medesimo, per circostanze imputabili alla responsabilità dell’operatore economico, qualora la risoluzione o la denuncia dell’accordo o il ritiro dal medesimo siano avvenuti entro un termine di 3 anni prima dell’avvio della procedura ed il valore dell’appalto non realizzato ammontava ad almeno il 5 % del valore globale del contratto.
2)
In caso di soluzione negativa della prima questione: Se, allorché uno Stato membro abbia la facoltà di introdurre cause di esclusione degli operatori dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, diverse da quelle menzionate all’art. 45 della direttiva 2004/18/UE, cause che consideri giustificate per la tutela dell’interesse pubblico e dei legittimi interessi delle amministrazioni aggiudicatrici nonché per il mantenimento di un’effettiva concorrenza tra gli operatori, si possa ritenere compatibile con la direttiva stessa nonché col Trattato sul funzionamento dell’Unione europea una situazione in cui sono soggetti all’esclusione dalla procedura operatori economici nei cui confronti l’amministrazione aggiudicatrice in questione ha risolto o denunciato il contratto di aggiudicazione dell’appalto pubblico o se è ritirata dal medesimo, per circostanze imputabili alla responsabilità dell’operatore, qualora la risoluzione o la denuncia del contratto o il ritiro dal medesimo siano avvenuti entro un termine di 3 anni prima dell’avvio della procedura ed il valore dell’appalto non realizzato ammontava ad almeno il 5 % del valore del contratto.
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