26.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 347/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia (Italia) il 9 settembre 2011 — Gennaro Currà e a./Repubblica federale di Germania
(Causa C-466/11)
2011/C 347/17
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale ordinario di Brescia
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Gennaro Currà e a.
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Interveniente: Repubblica italiana
Questioni pregiudiziali
1)
Se, in base agli obblighi internazionali dello Stato tedesco (artt. 2 e 5, § 2, della Convenzione di Londra per i debiti del deutsches Reich 1953, ecc.), il preteso privilegio di immunità civile [di detto Stato] dinanzi al giudice italiano per i fatti della causa (…) — del quale non può più godere dall’11 marzo 2004 (sentenza Ferrini) — e l’accordo [firmato a Trieste con il Governo italiano il 18 novembre 2008] di iniziare una causa innanzi alla Corte internazionale ([causa] n. 143/2008 General list), [unitamente alla] relativa normativa italiana [di cui alla] legge n. 89/2010 che rende ineseguibili le sentenze italiane basate su gravi crimini contro l’umanità, siano in contrasto con l’art. 6 [TUE] e con gli artt. 17, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali [dell’Unione] europea del 18 dicembre 2000;
2)
se l’applicazione dell’art. 7 del Reichsbeamtenhaftungsgesetz (BGH, sentenza 26 giugno 2003, III ZR 245/98, [e] Bundensverfassungsgericht, sentenza 15 febbraio 2006, 2 Bvr 1476/03), relativa ai crimini di guerra e crimini contro l’umanità, che esclude i cittadini europei dal diritto al risarcimento nei confronti dello Stato tedesco, in contrasto con l’art. 2 della Convenzione di Londra per i debiti del deutsches Reich 1953, ledesse i diritti degli attori in base agli artt. 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali [dell’Unione] europea fino all’11 marzo 2004 (sentenza Ferrini) e [se], pertanto, l’invocazione di un termine di prescrizione sia in contrasto con gli obblighi comunitari e, specificamente, con gli artt. 3 e 4, comma 3, ultimo capoverso, [TUE] e con il principio «non conceditur contra venire factum proprio»;
3)
se l’eccezione dell’immunità giurisdizionale della convenuta Repubblica federale di Germania sia in contrasto con gli art. 4, comma 3, ultimo capoverso, e 21 [TUE] in quanto escluderebbe la responsabilità civile in base ai principi comuni europei (art. 340 [TFUE]) della convenuta per la sua violazione del diritto internazionale (divieto di schiavitù e del lavoro forzato) nei confronti di cittadini di un altro Stato membro.
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