26.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 347/12
Impugnazione proposta il 9 settembre 2011 dalla Audi AG e dalla Volkswagen AG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 6 luglio 2011, causa T-318/09, Audi AG e Volkswagen AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-467/11 P)
2011/C 347/18
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Audi AG, Volkswagen AG (rappresentante: P. Kather, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni delle ricorrenti
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Annullare la sentenza del Tribunale 6 luglio 2011, causa T-318/09;
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 14 maggio 2009 (procedimento R 226/2007-1);
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condannare l’Ufficio alle spese.
Motivi e principali argomenti
La sentenza del Tribunale impugnata violerebbe l’art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento sul marchio comunitario (1), in quanto il diritto sostanziale dell’Unione sarebbe stato applicato in modo inesatto. Il segno distintivo TDI non sarebbe descrittivo. Il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente che il pubblico rilevante recepirebbe immediatamente e senza ulteriore riflessione il segno TDI come abbreviazione di una caratteristica tecnica. Ciò non sarebbe corretto, in quanto, da un lato, «TDI» non costituirebbe un’abbreviazione e, dall’altro, sussisterebbe un ampio numero di forme in extenso per tale abbreviazione. Pertanto, non risulterebbe comunque soddisfatto il requisito della percezione «immediata e senza ulteriore riflessione». Inoltre, le ricorrenti ritengono che sia stato violato il principio dell’indagine d’ufficio di cui all’art. 76, n. 1, prima frase, del regolamento sul marchio comunitario, in quanto l’Ufficio avrebbe trascurato di dimostrare la sussistenza di un impedimento assoluto alla registrazione.
In tal modo risulterebbe parimenti violato il principio della parità di trattamento, in quanto tra il segno TDI e i marchi registrati CDI e HO1 sussisterebbe un nesso diretto e concreto che esigerebbe la parità di trattamento. Tale parità di trattamento non sussisterebbe di fatto, in quanto il segno TDI non sarebbe registrato.
La sentenza impugnata violerebbe parimenti l’art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario, in quanto, da un lato, non sarebbe necessaria la prova dell’applicazione nel commercio sull’intero territorio comunitario e, dall’altro, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato in diritto la fattispecie sostanziale. Non sarebbe necessario fornire prove, in quanto la giurisprudenza «Pago» della Corte (2) relativa all’art. 9 potrebbe essere trasposta all’art. 7 del regolamento sul marchio comunitario. Sarebbero state, inoltre, fornite corrispondenti prove in merito all’applicazione nel commercio, che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato in diritto. In particolare, il Tribunale avrebbe travisato l’efficacia indiziaria delle registrazioni nazionali. Il Tribunale non avrebbe considerato neanche l’elevata quota di mercato e il numero delle vendite di veicoli TDI e avrebbe quindi trascurato, nella valutazione in diritto, l’effetto pubblicitario ad essi collegato.
Il Tribunale avrebbe, da ultimo, erroneamente sostenuto in diritto che il segno TDI non viene utilizzato come marchio. Ciò sarebbe inesatto e violerebbe il diritto comunitario, in quanto il segno TDI verrebbe impiegato come marchio in ogni sua forma di utilizzo.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Sentenza della Corte 6 ottobre 2009, causa C-301/07, Pago International, Racc. pag. I-9429.
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