17.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 370/16
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 16 settembre 2011 — Banif Plus Bank Zrt./Csaba Csipai e Viktória Csipai
(Causa C-472/11)
2011/C 370/26
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Bíróság
Parti
Ricorrente: Banif Plus Bank Zrt.
Convenute: Csaba Csipai e Viktória Csipai
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’operato di un giudice nazionale sia conforme all’art. 7, n. 1, della direttiva 93/13/CEE (1) ove, avendo rilevato l’esistenza di una clausola contrattuale abusiva, in mancanza di una domanda delle parti in tal senso, le informi che considera nulla la quarta frase della clausola 29 delle condizioni generali del contratto di prestito stipulato tra le parti della controversia. La nullità risulta dalla violazione di disposizioni di legge, ossia [degli artt.] 1, [n.] 1, lett. c), e 2, lett. j), del decreto governativo n. 18/1999 relativo alle clausole contrattuali abusive.
2)
In relazione alla prima questione, se tale giudice sia legittimato a invitare le parti della controversia a rendere una dichiarazione relativa alla detta clausola contrattuale, affinché possano essere tratte le conseguenze giuridiche connesse al suo carattere eventualmente abusivo e si raggiungano gli obiettivi previsti all’art. 6, n. 1, della direttiva 93/13.
3)
Ove si configurino le circostanze precedentemente delineate, in fase di esame di una clausola contrattuale abusiva, se il giudice sia legittimato ad esaminare qualsiasi clausola contrattuale o possa soltanto soffermarsi su quelle clausole su cui la controparte del consumatore fonda la sua domanda.
(1) Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
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