3.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/9
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Berufsgerichts für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen (Germania) il 19 settembre 2011 — Heilberufsgerichtliches Verfahren/Kostas Konstantinides
(Causa C-475/11)
2011/C 355/14
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen
Parti
Ricorrente: Kostas Konstantinides
Convenuto: Landesärztekammer Hessen
Questioni pregiudiziali
A.
Con riferimento all’art. 5, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (in prosieguo: la «direttiva 2005/36/CE») (1):
1)
Se la disposizione di cui all’art. 12, n. 1, del Codice di deontologia medica dell’Assia (Berufsordnung für die Ärztinnen und Ärzte in Hessen; in prosieguo: il «BO») 2 settembre 1998 (HÄBl. 1998, pag. I–VIII), come da ultimo modificato in data 1o dicembre 2008 (HÄBl. 2009, pag. 749), ricade tra le norme di carattere professionale la cui mancata osservanza da parte del prestatore di servizi nello Stato ospitante può determinare l’avvio di un procedimento disciplinare a fronte di un grave errore professionale connesso direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori.
2)
Nel caso in cui la precedente questione venga risolta affermativamente: se ciò vale anche nel caso in cui per l’intervento eseguito dal prestatore di servizi (nel caso di specie, dal medico) non sia prevista alcuna voce tariffaria pertinente nel vigente tariffario tedesco dei medici.
3)
Se le disposizioni in materia di pubblicità contraria alle norme deontologiche (art. 27, nn. 1–3, in combinato disposto con la sezione D, n. 13, BO) ricadono tra le norme di carattere professionale la cui mancata osservanza da parte del prestatore di servizi nello Stato ospitante può determinare l’avvio di un procedimento disciplinare a fronte di un grave errore professionale connesso direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori.
B.
Con riferimento all’art. 6, primo comma, lett. a), della direttiva 2005/36/CE:
Se le norme di modifica all’art. 3, nn. 1 e 3, della legge dell’Assia in materia di ordini professionali, esercizio della professione, formazione continua e giurisdizione disciplinare di medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, psicologi psicoterapeuti e psicoterapeuti dell’infanzia e dell’adolescenza (Hessisches Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten), ovvero della legge tedesca sulle professioni mediche e sanitarie (Heilberufsgesetz; in prosieguo: l’«Heilberufsgesetz»), nella versione pubblicata il 7 febbraio 2003 (GVBl. I pag. 123), come da ultimo modificata dalla legge 24 marzo 2010 (GVBl. I pag. 123), adottate in attuazione della direttiva 2005/36/CE e contenute nella terza legge tedesca di modifica della legge sulle professioni mediche e sanitarie (Drittes Gesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes; in prosieguo: «Drittes Gesetz zur Änderung des Heilberufsgesetze») 16 ottobre 2006 (GVBl. I pag. 519) rappresentano una corretta trasposizione delle succitate norme della direttiva 2005/36/CE nella misura in cui sia i codici deontologici pertinenti sia le norme relative alla giurisdizione disciplinare di cui al sesto capo dell’Heilberufsgesetz vengono dichiarati pienamente applicabili nei confronti dei prestatori di servizi (nel caso di specie, medici) che svolgono la loro attività in modo temporaneo nello Stato ospitante nell’ambito della libera circolazione dei servizi di cui all’art. 57 TFUE (ex art. 50 TCE).
(1) GU L 255, pag. 22.
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