14.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 13/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) il 23 settembre 2011 — D.F. Asbeek Brusse & K. de Man Garabito/Jahani BV
(Causa C-488/11)
2012/C 13/06
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te Amsterdam
Parti
Ricorrente: D.F. Asbeek Brusse e K. de Man Garabito
Convenuta: Jahani BV
Questioni pregiudiziali
1)
Se un locatore commerciale di abitazioni, che concede in locazione un’abitazione ad un privato, debba essere considerato come un venditore o un prestatore di servizi ai sensi della [direttiva 93/13/CEE] (1). Se un contratto di locazione tra un locatore commerciale ed un locatario privato rientri nell’ambito di applicazione della direttiva.
2)
Se la circostanza che l’art. 6 della direttiva deve essere considerato come una norma equivalente alle norme nazionali che nel sistema giuridico nazionale sono norme di ordine pubblico comporti che, in un procedimento tra privati, la normativa nazionale di esecuzione concernente le clausole abusive è di ordine pubblico, di modo che il giudice nazionale, sia in primo grado sia in appello, ha la facoltà e il dovere di raffrontare d’ufficio (e pertanto anche indipendentemente dalle censure) una clausola contrattuale alla normativa nazionale di esecuzione e di dichiararne la nullità se ritiene che la clausola è abusiva.
3)
Se sia conforme all’effetto utile del diritto comunitario che il giudice nazionale non disapplichi una clausola penale che deve essere considerata come una clausola abusiva ai sensi della direttiva, ma si limiti ad attenuare la penale applicando la normativa nazionale, se un privato ha invocato la facoltà di attenuazione del giudice, ma non l’annullabilità della clausola.
(1) Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
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