26.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 347/15
Impugnazione proposta il 23 settembre 2011 dalla Mitsubishi Electric Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 luglio 2011, causa T-133/07, Mitsubishi Electric Corp./Commissione europea
(Causa C-489/11 P)
2011/C 347/24
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mitsubishi Electric Corp. (rappresentanti: R. Denton, solicitor, J. J Vyavaharkar, solicitor, K. Haegeman, avocat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza nella parte in cui respinge il ricorso della Melco dinanzi al Tribunale;
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annullare gli articoli della decisione non ancora annullati dalla sentenza, nella parte in cui si applicano alla Melco e alla TMT&D per il periodo nel quale la Melco era solidalmente responsabile, insieme alla Toshiba, per le attività della TMT&D;
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in ogni caso, condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle della Melco relative al presente procedimento e a quello dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce che il Tribunale ha commesso significativi errori di diritto nella valutazione delle prove relative all’esistenza dell’asserita «intesa comune».
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Il Tribunale distorce le informazioni relative all’esistenza dell’«intesa comune».
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Il Tribunale non ha applicato i criteri corretti di esame delle prove e ha violato il principio giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante devono, in linea di principio, essere considerate particolarmente affidabili.
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Il Tribunale ha applicato erroneamente la giurisprudenza in materia di criteri e valutazione della prova nel concludere che la dichiarazione del sig. M. è credibile e dotata di valore probatorio.
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Il Tribunale ha applicato erroneamente la normativa sulla corroborazione alla risposta della Fuji alla comunicazione degli addebiti.
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Il Tribunale non ha considerato l’effetto complessivo delle singole violazioni, da parte della Commissione, dei diritti della difesa e ad un processo equo della Melco.
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Il Tribunale ha violato i diritti della difesa della Melco, in particolare la presunzione di innocenza, richiedendole di fornire la prova negativa del fatto che essa non aveva commesso alcuna infrazione.
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Il Tribunale ha violato la presunzione di innocenza e ha applicato erroneamente principi di diritto, rifiutando di prendere in considerazione la diversa spiegazione plausibile.
La ricorrente deduce inoltre che il Tribunale ha commesso gravi errori di diritto nel valutare la presunta durata dell’asserita infrazione.
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Il Tribunale non ha fornito prova adeguata della presunta durata dell’asserita infrazione.
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