3.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/10
Impugnazione proposta il 27 settembre 2011 dalla Total SA e dalla Elf Aquitaine SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 14 luglio 2011, causa T-190/06, Total e Elf Aquitaine/Commissione
(Causa C-495/11 P)
2011/C 355/17
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Total SA e Elf Aquitaine SA (rappresentanti: avv.ti E. Morgan de Rivery e A. Noël-Baron)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
in via principale:
—
annullare, in base all’art. 263 TFUE, la sentenza del Tribunale 14 luglio 2011, causa T-190/06, Total e Elf Aquitaine/Commissione;
—
accogliere le conclusioni presentate in primo grado dinanzi al Tribunale;
—
di conseguenza, annullare gli artt. 1, lett. o) e p), 2, lett. i), 3 e 4 della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def.;
in subordine:
—
annullare, in base all’art. 261 TFUE, le ammende inflitte in solido all’Elf Aquitaine e alla Total ai sensi dell’art. 2, lett. i), della citata decisione della Commissione;
in ulteriore subordine:
—
riformare, in base all’art. 261 TFUE, le ammende inflitte in solido all’Elf Aquitaine e alla Total ai sensi dell’art. 2, lett. i), della citata decisione della Commissione;
in ogni caso , condannare la Commissione europea a tutte le spese, ivi comprese quelle sostenute dall’Elf Aquitaine e dalla Total dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi in via principale, un motivo in subordine ed un motivo in ulteriore subordine.
Con il primo motivo, la Total SA e la Elf Aquitaine SA deducono la violazione dell’art. 5 TUE da parte del Tribunale, in quanto quest’ultimo avrebbe confermato il principio della responsabilità automatica delle società controllanti, applicato nel caso di specie dalla Commissione e giustificato dalla nozione di impresa ai sensi dell’art. 101 TFUE. Una tale impostazione sarebbe incompatibile con i principi di attribuzione delle competenze e di sussidiarietà (prima parte) nonché di proporzionalità (seconda parte).
Con il secondo motivo, le ricorrenti fanno valere un'interpretazione manifestamente erronea del diritto nazionale e della nozione di impresa, in quanto il Tribunale avrebbe, segnatamente, conferito un valore giuridico inesatto al principio di autonomia della persona giuridica.
Con il terzo motivo, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale ha volontariamente rifiutato di trarre le conseguenze dalla natura penale delle sanzioni nel diritto della concorrenza e dai nuovi obblighi derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Infatti, il Tribunale avrebbe applicato in maniera abusiva ed erronea la nozione di impresa nel diritto dell'Unione, in spregio alla presunzione di autonomia che fonda il diritto societario nazionale e anche alla natura penale delle sanzioni nel diritto della concorrenza. Inoltre, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'illegittimità del sistema attuale di procedura amministrativa dinanzi alla Commissione.
Con il quarto motivo, le ricorrenti deducono una violazione dei diritti della difesa risultante da un'interpretazione erronea dei principi di equità e di parità delle armi. Infatti, il Tribunale avrebbe approvato il ricorso della Commissione ad una probatio diabolica e avrebbe commesso un errore affermando che l'indipendenza di una controllata va valutata in modo generale, con riferimento al suo rapporto con la controllante sotto il profilo del capitale, mentre la medesima dovrebbe essere valutata con riferimento ad un comportamento su un determinato mercato.
Con il quinto motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto per quanto riguarda l’obbligo di motivazione della Commissione (prima parte). Inoltre, le parti addebitano al Tribunale di avere sostituito la propria motivazione a quella della Commissione (seconda parte).
Con il sesto motivo, le parti chiedono, in subordine, l'annullamento delle ammende che sono state loro inflitte.
Con il settimo motivo, dedotto in ulteriore subordine, le parti chiedono infine la riduzione delle ammende che sono state loro inflitte.
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