19.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 340/12
Impugnazione proposta il 27 settembre 2011 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 13 luglio 2011, causa T-81/09, Repubblica ellenica/Commissione europea
(Causa C-497/11 P)
2011/C 340/21
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos, K. Boskovits e G. Michailopoulos)
Altra parta nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado dell’Unione europea 13 luglio 2011, causa T-81/09, in quanto respinge il ricorso della Repubblica ellenica;
—
accogliere il ricorso della Repubblica ellenica nella causa T-81/09;
—
condannare la Commissione alle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
1)
Primo motivo : errata interpretazione e applicazione degli artt. 23, n. 2, del regolamento n. 4253/88 e 12 del regolamento n. 2064/97, nonché degli artt. 54 e 57 del regolamento n. 1650/02, quanto all’ampiezza dei poteri di controllo accordati dalla Commissione a società private.
2)
Secondo motivo : errata applicazione del principio generale di proporzionalità e vizio di motivazione riguardo al progetto «Asse stradale Nord di Creta», in quanto la Commissione ha applicato a tale progetto una rettifica del 25 % con un mero rinvio ad un precedente controllo delle autorità elleniche relativamente a parte di detto progetto.
3)
Terzo motivo : errata interpretazione e applicazione dell’art. 2 del regolamento n. 2064/97 riguardo al progetto «Kakia Skala», nella misura in cui il Tribunale ha valutato la sufficienza della pista di audit del progetto in base ad elementi qualitativi.
4)
Quarto motivo : errata interpretazione e applicazione del principio della parità di trattamento degli offerenti e dell’art. 22, n. 1, della direttiva 93/37 riguardo ai progetti «Nodo di Varibobi — Bogiati e Afidnes — Nodo di Markopoulo — sezione 1» nonché «Aerino — M. Monastiri», «M. Monastiri — Inizio della deviazione di Larissa» e «Deviazione di Larissa», in quanto i termini e le condizioni previsti per lo svolgimento della procedura d’appalto ristretta erano noti a tutti gli interessati ed erano funzionali all’economia del progetto.
5)
Quinto motivo : mancata disamina del motivo essenziale della Repubblica ellenica relativo ai termini della procedura d’appalto per i progetti «Aerino — M. Monastiri», «M. Monastiri — Inizio della deviazione di Larissa» e «Deviazione di Larissa», con violazione dei diritti della difesa e del contraddittorio.
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