3.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/11
Impugnazione proposta il 27 settembre 2011 dalla The Dow Chemical Company, dalla Dow Deutschland Inc., dalla Dow Deutschland Anlagegesellschaft mbH e dalla Dow Europe GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 13 luglio 2011, causa T-42/07, The Dow Chemical Company e a./Commissione europea
(Causa C-499/11 P)
2011/C 355/18
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagegesellschaft mbH, Dow Europe GmbH (rappresentanti: avv.ti D. Schroeder, T. Kuhn e T. Graf)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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La The Dow Chemical Company chiede rispettosamente che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale, causa T-42/07, nella parte in cui respinge la sua domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006, caso COMP/F/38.638, nella parte in cui la riguarda;
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la The Dow Chemical Company chiede rispettosamente che la Corte voglia annullare la decisione della Commissione 29 novembre 2006, caso COMP/F/38.638, nella parte in cui la riguarda;
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tutte le ricorrenti chiedono rispettosamente che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale, causa T-42/07, nella parte in cui respinge la loro domanda di riduzione sostanziale delle ammende;
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tutte le ricorrenti chiedono rispettosamente che la Corte voglia ridurre sostanzialmente le loro ammende;
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tutte le ricorrenti chiedono rispettosamente che la Corte voglia:
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condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese relative al procedimento sostenute dalle ricorrenti; e
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adottare ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione comprende quattro motivi. In base al primo motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che la Commissione non sia tenuta ad esercitare il suo potere discrezionale in modo corretto e non esercitando la sua competenza di piena giurisdizione riguardo all’esercizio del potere discrezionale della Commissione nel ritenere responsabile la The Dow Chemical Company. In base al secondo motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto relativamente al diverso trattamento degli importi di base dell’ammenda. In base al terzo motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando che la Commissione era autorizzata a computare il fatturato della The Dow Chemical Company. In base al quarto motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando che l’applicazione da parte della Commissione del coefficiente moltiplicatore di dissuasione non è discriminatoria.
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