17.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 370/17
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 23 settembre 2011 — Fruition Po Limited/Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health
(Causa C-500/11)
2011/C 370/28
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parti
Ricorrente: Fruition Po Limited
Convenuto: Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health
Questioni pregiudiziali
1)
Se, in circostanze in cui
a)
uno Stato membro stia considerando il riconoscimento di un organismo quale organizzazione di produttori ai sensi dell’art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200 (1);
b)
l’oggetto e lo statuto dell’organismo siano conformi ai requisiti di cui all’art. 11;
c)
i membri produttori dell’organismo ottengano tutti i servizi che devono essere loro forniti da un’organizzazione di produttori ai sensi dell’art. 11; e
d)
l’organismo abbia incaricato alcuni fornitori della prestazione di una parte sostanziale di tali servizi,
l’art. 11 anzidetto debba essere interpretato nel senso che impone all’organismo di esercitare un determinato controllo sui fornitori, conformemente al principio della certezza del diritto.
2)
In caso di soluzione affermativa della prima questione, quale sia il livello di controllo imposto dall’art. 11.
3)
In particolare, se l’organismo sia in possesso dell’eventuale livello di controllo imposto dall’art. 11 qualora
a)
i fornitori siano:
1)
una società partecipata al 93 % da membri dell’organismo; e
2)
una società partecipata al 50 % dalla prima società e il cui atto costitutivo preveda che le decisioni della società medesima debbano essere adottate all’unanimità;
b)
entrambe le società non siano soggette ad alcun obbligo contrattuale di rispettare le indicazioni ad esse impartite dall’organismo in relazione alle attività in questione; ma
c)
in forza dell’assetto delle partecipazioni sopra descritto, l’organismo e i fornitori agiscano su base consensuale.
4)
Se, ai fini della determinazione delle suddette questioni, rilevi il fatto che:
a)
all’epoca dei fatti, l’art. 6, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 11 agosto 2003, n. 1432 (2), recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, prevedeva espressamente che «gli Stati membri stabiliscono le condizioni» alle quali le organizzazioni di produttori possono affidare a terzi l’esecuzione dei loro compiti;
b)
all’epoca dei fatti, gli Stati membri di cui alla prima questione non avevano stabilito tali condizioni.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 11 agosto 2003, n. 1432, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori (GU L 203, pag. 18).
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