26.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 347/19
Impugnazione proposta il 28 settembre 2011 dalle società Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV e Schindler Deutschland Holding GmbH, avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) in data 13 luglio 2011, nella causa T-138/07, Schinder Holding Ltd e a/Commissione europea, sostenuta dal Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-501/11 P)
2011/C 347/29
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV, Schindler Deutschland Holding GmbH (rappresentanti: avv.ti R. Bechtold e W. Bosch, nonché J. Schwarze)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale (Ottava Sezione) in data 13 luglio 2011, nella causa T-138/07;
—
annullare la decisione della Commissione 21 febbraio 2007, caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili,
in subordine, annullare o ridurre le ammende inflitte alle ricorrenti dalla detta decisione;
—
subordinatamente alle domande esposte supra, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci conformemente ai principi di diritto affermati dalla Corte;
—
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti deducono, complessivamente, tredici motivi:
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In primo luogo, il Tribunale avrebbe violato il principio della separazione dei poteri nonché quello che impone lo svolgimento di un procedimento fondato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto laddove ha affermato la competenza della Commissione ad infliggere ammende, senza esaminare in termini concreti la decisione dell’istituzione stessa.
—
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe violato il principio della natura diretta dell’assunzione della prova laddove ha dichiarato ammissibile l’assunzione di prove testimoniali a discarico, come avverrebbe nella prassi attuale della Commissione.
—
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe violato il principio di precisione dell’accusa (art. 7 della Convenzione europea per la salvaguarda dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali; in prosieguo: la «CEDU») laddove ha affermato che l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (1) costituirebbe fondamento normativo sufficientemente preciso per infliggere ammende.
—
In quarto luogo, il Tribunale avrebbe ignorato che, in assenza di competenza della Commissione, gli orientamenti dell’istituzione medesima nel 1998 per il calcolo delle ammende sarebbero da considerarsi inefficaci.
—
In quinto luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto l’argomento secondo cui gli orientamenti della Commissione del 1998 per il calcolo delle ammende non violerebbero i principi di retroattività e di tutela del legittimo affidamento.
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In sesto luogo, il Tribunale avrebbe violato il principio di colpevolezza nonché la presunzione di innocenza [art. 27, n. 2, del regolamento n. 1/2003; art. 2, del regolamento n. 1/2003; art. 48, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»); art. 6, n. 2, della CECA] nella parte in cui non avrebbe ritenuto necessario che l’infrazione commessa da dipendenti sia imputabile alle imprese interessate, ovvero non avrebbe accertato se l’infrazione fosse imputabile all’impresa in questione.
—
In settimo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente assunto una corresponsabilità della Schindler Holding. A tal riguardo, i principi relativi alla corresponsabilità applicati nella specie pregiudicherebbero le competenze degli Stati membri. Inoltre, il Tribunale sarebbe andato al di là della giurisprudenza della Corte e avrebbe violato la presunzione di innocenza (art. 48, n. 1, della Carta, nonché art. 7, n. 2, della CEDU).
—
In ottavo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto laddove ha affermato che i massimali di cui all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, non sarebbero stati superati.
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In nono luogo, ciò costituirebbe parimenti violazione del diritto di proprietà della Schindler Holding in quanto le ammende inflitte produrrebbero lo stesso effetto di una espropriazione (art. 17, n. 1, della Carta e art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU).
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In decimo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto laddove ha ritenuto giustificati gli importi di base eccessivamente elevati assunti dalla Commissione.
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In undicesimo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la mancata presa in considerazione, da parte della Commissione, di talune circostanze particolari quali circostanze attenuanti. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe ignorato, in particolare, il fatto che l’intesa sarebbe spontaneamente cessata in Germania nonché le misure di compliance attuate dalle ricorrenti.
—
In dodicesimo luogo, il Tribunale avrebbe ritenuto giustificato il fatto che la Commissione abbia concesso, sulla base della comunicazione sulla clemenza, riduzioni delle ammende troppo ridotte ovvero ne abbia negato del tutto la concessione. A tal riguardo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del contributo delle ricorrenti. Non avrebbe nemmeno tenuto conto del fatto che la Commissione avrebbe erroneamente concesso riduzioni di importo troppo ridotto per la cooperazione prestata al di fuori del contesto della comunicazione sulla clemenza.
—
In tredicesimo luogo, il Tribunale avrebbe violato il principio di proporzionalità laddove ha ritenuto ancora ammissibile l’importo delle ammende.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
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