26.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 347/20
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 settembre 2011 — Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss/Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
(Causa C-502/11)
2011/C 347/30
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savoldi ss
Convenuta: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’ordinamento comunitario e, segnatamente, l’art. 6 della direttiva 93/37/CEE (1) (in seguito: art. 4 della direttiva 2004/18/CEE (2)), osti in via di principio ad una previsione normativa nazionale (quale l’art. 10, comma 1, lett. a) della legge 109 del 1994 — in seguito: art. 34, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 163 del 2006), la quale limita alle sole società che esercitano attività commerciali la possibilità di partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in tal modo escludendo taluni imprenditori (quali le società semplici) che non esercitano in via ordinaria e prevalente siffatta tipologia di attività; ovvero se il divieto in questione risulti ragionevole e non discriminatorio alla luce della particolare disciplina e del peculiare regime patrimoniale delle società semplici.
Qualora al primo quesito sia fornita risposta negativa, si ritiene di rimettere alla Corte di giustizia il seguente ulteriore quesito:
2)
Se l’ordinamento comunitario e, segnatamente, l’art. 6 della direttiva 93/37/CEE (in seguito: art. 4 della direttiva 2004/18/CEE), nonché il principio della libertà della forma giuridica dei soggetti ammessi a partecipare alle gare consenta al legislatore nazionale di limitare la capacità giuridica di un imprenditore (ovvero, di un operatore economico, secondo la definizione della direttiva 2004/18/CE), in considerazione delle peculiarità che caratterizzano la disciplina nazionale di tale imprenditore, precludendo allo stesso di partecipare alle gare pubbliche di appalto, ovvero se una tale limitazione risulti violativa dei principi di ragionevolezza e non discriminazione.
(1) GU L 199, pag. 54.
(2) GU L 134, pag. 114.
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