26.11.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 347/21
Ricorso della ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, già ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, e della ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 luglio 2011, nelle cause riunite T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 e T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e a./Commissione europea, proposto il 30 settembre 2011
(Causa C-503/11 P)
2011/C 347/31
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, già ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, e ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (rappresentante: avv. K. Blau-Hansen, Rechtsanwältin)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 luglio 2011 nelle cause riunite T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 e T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e a./Commissione, in toto nella parte in cui il ricorso è stato respinto nonché nella parte riguardante le ricorrenti;
—
in subordine, ridurre ulteriormente, in misura ragionevole, l’ammenda inflitta alle ricorrenti all’art. 2 della decisione impugnata, decisione della Commissione europea 21 febbraio 2007;
—
parimenti in via di subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nuovamente;
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso le ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 luglio 2011 nella causa T-147/07 e a. (ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e a./Commissione europea, nella parte riguardante le ricorrenti nonché nella parte in cui detta sentenza ha respinto il loro ricorso proposto in data 7 maggio 2007 contro la decisione della Commissione europea 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def. (caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili).
Le ricorrenti deducono l’incompetenza della Commissione, la violazione di forme sostanziali, la violazione del Trattato CE ovvero del Trattato FUE nonché delle norme giuridiche emanate ai fini dell’attuazione di detti Trattati, nonché lo sviamento di potere e la violazione di diritti fondamentali, formulando a tal fine, complessivamente, sei motivi di ricorso:
In primo luogo, le ricorrenti contestano al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto laddove ha confermato la competenza della Commissione all’avvio del procedimento. A loro giudizio, l’infrazione locale contestata non presenta alcuna rilevanza sul piano interstatale, ed il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nulla la decisione della Commissione in considerazione dell’inapplicabilità dell’art. 101 TFUE (ex art. 81 CE). Anche volendo riconoscere l’applicabilità dell’art. 101 TFUE, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del fatto che il sistema di competenze parallele creato dal regolamento n. 1/2003 (1) a seguito della comunicazione relativa alla cooperazione in seno alla rete delle autorità in materia di concorrenza osterebbe, in ogni caso, alla competenza della Commissione. Infine, il Tribunale avrebbe ignorato il fatto che l’avvio a posteriori del procedimento da parte della Commissione costituirebbe violazione del principio di legalità delle sanzioni sancito dai diritti fondamentali.
In secondo luogo le ricorrenti deducono che il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la decisione della Commissione nella parte in cui le ricorrenti sono state ritenute solidalmente responsabili in considerazione del fatturato complessivo del gruppo ThyssenKrupp AG. In tal modo, la sentenza violerebbe l’art. 23 del regolamento 1/2003, il principio dello stato di diritto con riguardo al principio del «nulla poena sina lege», il principio della proporzionalità delle pene, il principio del «in dubio pro reo» nonché quello di personalità della pena. Il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove avrebbe ritenuto che una società controllata sia congiuntamente responsabile con la propria società madre (e le altre società del gruppo) con cui costituirebbe un’unità economica. Inoltre, a prescindere da tale rilievo, la sentenza impugnata violerebbe il principio della personalità della pena, in quanto alle ricorrenti sarebbe stata inflitta un’ammenda a titolo di responsabilità solidale con le rispettive società madri. Le ricorrenti contestano, in subordine, il fatto che il Tribunale abbia assunto la responsabilità solidale pur in mancanza di accertamento delle singole quote di responsabilità nell’ambito dei rapporti interni del gruppo.
In terzo luogo, le ricorrenti deducono che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe rispettato l’obbligo di accertamento ad esso incombente ex lege, non avendo verificato, se non in misura insufficiente, il carattere sproporzionato dell’importo di base, del moltiplicatore di dissuasione nonché la mancata presa in considerazione della collaborazione delle ricorrenti da parte della Commissione e che, in tal modo, sarebbe stato violato il diritto fondamentale ad un equo processo nonché la garanzia di tutela giurisdizionale che tale diritto implica.
In quarto luogo viene lamentata la violazione del principio di proporzionalità e del principio di parità di trattamento, per quanto attiene all’importo di base fissato per la violazione riguardante la Germania, in quanto detto importo non prenderebbe solo in considerazione il fatturato realizzato con i prodotti di cui trattasi, laddove motivi imperativi osterebbero a tale modo di procedere. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe motivato la propria decisione in maniera diversa e corretta per quanto riguarda la Schindler, comportandosi invece differentemente nei confronti del ricorrente, con conseguente violazione di diritto nei confronti della medesima.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n: 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
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