3.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/12
Impugnazione proposta il 7 ottobre 2011 dalla ThyssenKrupp Liften Ascenseurs BV contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 luglio 2011, nelle cause riunite T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 e T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e a./Commissione europea
(Causa C-516/11 P)
2011/C 355/19
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: ThyssenKrupp Liften Ascenseurs BV (rappresentanti: O.W. Brouwer e J. Blockx, advocaaten)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare l’impugnata sentenza del Tribunale 13 luglio 2011, nella misura in cui il Tribunale stesso ha respinto i motivi addotti dalla ricorrente in primo grado;
—
decidere direttamente nella causa e annullare del pari la decisione della Commissione (1), del 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def., caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili, per i relativi motivi addotti in primo grado, e/o diminuire l’ammenda inflitta alla ricorrente;
—
in subordine, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente;
—
in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale;
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente adduce quattro motivi:
1)
Violazione dell’art. 81, n. 1, CE (attualmente art. 101, n. 1, TFUE) in quanto le violazioni non possono influenzare in modo sensibile gli scambi fra gli Stati membri e la Commissione ha avviato ingiustamente il procedimento.
2)
Violazione del principio ne bis in idem ;
3)
Violazione dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003 (2), degli artt. 48, n. 1, e 49, nn. 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio della natura personale delle sanzioni stabilendo la responsabilità solidale della ricorrente per tutta l’ammenda calcolata in base al fatturato del gruppo.
4)
Errore di valutazione e omissione del Tribunale, che non si è avvalso della sua piena giurisdizione in materia di ammende, in particolare per quanto riguarda l’entità del mercato considerato, il fattore deterrente e la collaborazione nell’ambito e indipendentemente dall’avviso in materia di collaborazione del 2002.
(1) V. sintesi nella GU 2008, C 75, pag. 19.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
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