28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/25
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Gerechtshof te Amsterdam (Olanda) il 10 ottobre 2011 — UPC Nederland BV/Gemeente Hilversum
(Causa C-518/11)
2012/C 25/45
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof Amsterdam
Parti
Ricorrente: UPC Nederland B.V.
Convenuto: Gemeente Hilversum
Questioni pregiudiziali
1)
Se un servizio, consistente nella fornitura di pacchetti rtv (radiotelevisivi) via cavo liberamente accessibili, per i quali vengono addebitati sia i costi di trasmissione sia un importo relativo al (l’imputazione del) pagamento agli enti di telediffusione e alle organizzazioni di diritti collettivi concernenti la pubblicazione del loro contenuto, rientri nell’ambito di applicazione sostanziale del NRK (nuovo quadro normativo).
2)
A.
Se, alla luce della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, degli obiettivi del NRK, che prevede un rigido regime di coordinamento e di consultazione prima che un’autorità nazionale di regolamentazione (in prosieguo: «anr») abbia la facoltà (esclusiva) di intervenire nelle tariffe dell’utente finale mediante un provvedimento come il controllo dei prezzi, al Comune spetti ancora una facoltà di tutelare gli interessi pubblici dei suoi cittadini, intervenendo sulle tariffe finali mediante una clausola di limitazione tariffaria.
B.
In caso di risposta negativa, se il NRK osti a che il Comune mantenga una clausola di limitazione tariffaria nel quadro della vendita della sua azienda di rete via cavo.
3)
In caso di risposta negativa alle questioni II a e b si solleva la seguente questione:
Se un ente statale, come il Comune, in una situazione come la presente sia tenuto (anche) a lealtà nei confronti dell’Unione se, nella stipulazione e quindi nel mantenimento della clausola di limitazione tariffaria, non agisce nell’esercizio di un servizio pubblico, ma nell’ambito di una facoltà di diritto privato (v. anche questione 6 A)?
4)
Qualora il NRK sia applicabile e il Comune sia tenuto alla lealtà all’Unione:
A.
Se l’obbligo di lealtà all’Unione, in combinazione con (gli obiettivi del) NRK, che prevedono un regime severo di coordinamento e consultazione prima che un’anr possa intervenire nelle tariffe per gli utenti finali mediante un provvedimento come il controllo del prezzo, osti a che il Comune mantenga la clausola di limitazione tariffaria.
B.
In caso di risposta negativa, se la soluzione alla questione IV a sia diversa per il periodo dopo che la Commissione, nella sua letter of serious doubt, ha espresso seri dubbi sulla compatibilità del controllo dei prezzi proposto dall’OPTA con gli obiettivi del NRK, come descritti all’art. 8 della direttiva quadro e l’OPTA ha rinunciato ad adottare questa misura.
5)
A.
Se l’art. 101 TFUE sia una disposizione di ordine pubblico che comporta che il giudice la deve applicare d’ufficio, esorbitando dai limiti della lite ai sensi degli artt. 24 e 25 Tv (Rechtsvordering, Codice di procedura civile).
B.
In caso di risposta positiva, per quali fatti emersi nel processo il giudice debba procedere d’ufficio ad un esame dell’applicabilità dell’art. 101, TFUE. Se il giudice sia tenuto a procedervi anche se detto esame potrebbe (eventualmente) portare ad integrare i fatti, ai sensi dell’art. 149 Rv, dopo che alle parti è stata offerta la possibilità di pronunciarsi al riguardo.
6)
Qualora l’art. 101 TFUE debba essere applicato esorbitando dai limiti della lite delle parti e alla luce del NRK (dei suoi obiettivi); l’applicazione del medesimo ad opera dell’OPTA e della Commissione europea; la convergenza delle nozioni utilizzate nel NRK come ISM e delimitazione dei mercati rilevanti con le nozioni analoghe nel diritto europeo della concorrenza, in seguito ai fatti emersi nel processo si sollevano le seguenti questioni:
A.
Se il Comune, nella vendita della sua azienda di rete via cavo e nella clausola di limitazione tariffaria stipulata di tale sede, debba essere considerato come un’impresa ai sensi dell’art. 101, TFUE (v. anche questione III)?
B.
Se la clausola di limitazione tariffaria debba essere considerata come una restrizione fondamentale, ai sensi dell’art. 101, n. 1, lett. a), TFUE e come specificata nella Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza (de minimis, 2001/C 368/07, punto 11) (1). In tal caso, se per questo solo fatto si configuri una restrizione sensibile della concorrenza, ai sensi dell’art. 101, n. 1, TFUE? In caso negativo, se la risposta sia influenzata dalle circostanze di cui alla questione VI d (in prosieguo).
C.
Qualora la clausola di limitazione tariffaria non costituisca una restrizione fondamentale, se abbia (già) una portata di limitazione della concorrenza in quanto:
—
la NMa ha dichiarato che la UPC non ha abusato della sua posizione dominante con le tariffe (più alte) da essa applicate per la prestazione di servizi analoghi alla fornitura del pacchetto di base via cavo sul medesimo mercato;
—
la Commissione, nella sua letter of serious doubt, ha espresso seri dubbi sulla compatibilità di un intervento (ex ante mediante un controllo del prezzo) sulle tariffe per l’utente di servizi, come la fornitura di un pacchetto di base ad opera dell’UPC via cavo con gli obiettivi definiti all’art. 8 della direttiva quadro. Se la soluzione a questa questione venga influenzata dalla circostanza che l’OPTA ha rinunciato ad un controllo del prezzo a seguito della letter of serious doubt.
D.
Se il Contratto (Contratto sull’utilizzazione futura del sistema via cavo di Hilversum), con la clausola di limitazione tariffaria, costituisca una restrizione sensibile della concorrenza, ai sensi dell’art. 101, n. 1, TFUE, considerando (anche) che:
—
la UPC nel NRK è considerata come un’ISM (de minimis, punto 7);
—
quasi tutti i comuni olandesi, che negli anni novanta hanno venduto le loro aziende de rete via cavo a gestori tra cui l’UPC, in detti contratti si sono riservati taluni poteri con riguardo alla tariffazione del pacchetto di base (de minimis, punto 8).
E.
Se il Contratto, contenente la clausola di limitazione tariffaria, debba essere considerato (idoneo a) influenzare in maniera significativa il commercio tra gli Stati, ai sensi dell’art. 101, n. 1, TFUE, e come meglio specificato nelle Linee direttrici la «nozione di pregiudizio al commercio» tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2004, C 101, pag. 81), tenendo presente che:
—
l’UPC è considerata nel NRK come un’ISM;
—
l’OPTA ha seguito la procedura consultiva europea al fine di adottare un provvedimento di controllo dei prezzi con riguardo a servizi come la fornitura di un pacchetto di base via cavo ad opera di gestori del cavo con un’ISM come la UPC, procedura che, in forza del NRK, deve essere espletata se una misura proposta inciderà sul commercio tra gli Stati membri;
—
il Contratto rappresentava a suo tempo un valore di NLG 51 milioni (più di EUR 23 milioni);
—
quasi tutti i comuni olandesi, che negli anni novanta hanno venduto le loro aziende di rete via cavo a gestori tra cui l’UPC, si sono riservati in detti contratti taluni poteri con riguardo alla tariffazione del pacchetto di base.
7)
Se il giudice abbia ancora una competenza per dichiarare inapplicabile un divieto di cui all’art. 101, n. 1, TFUE per la clausola di limitazione tariffaria in forza dell’art. 101, n. 3, TFUE, alla luce del NRK e dei seri dubbi espressi dalla Commissione nella letter of serious doubt sulla compatibilità di interventi (ex ante) nelle tariffe per l’utente finale con gli obiettivi del diritto della concorrenza. Se la soluzione a detta questione sia influenzata dalla circostanza che l’OPTA ha rinunciato al controllo del prezzo proposto a seguito della letter of serious doubt.
8)
Se la sanzione europea della nullità, di cui all’art. 101, n. 2, TFUE, lasci spazio per una relativizzazione del suo effetto nel tempo alla luce delle circostanze al momento della stipula del Contratto (il periodo iniziale della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni) e degli sviluppi successivi nel settore, tra cui l’entrata in vigore del NRK e le conseguenti gravi obiezioni della Commissione avverso l’applicazione di un controllo dei prezzi.
(1) GU 2001, L 368, pag. 13.
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