3.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/12
Impugnazione proposta l’11 ottobre 2011 dalla ThyssenKrupp Liften BV contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 luglio 2011, nelle cause riunite T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 e T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e a./Commissione europea
(Causa C-519/11 P)
2011/C 355/20
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: ThyssenKrupp Liften BV (rappresentanti: O.W. Brouwer, N. Lorjé, N. Al-Ani, advocaat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare l’impugnata sentenza del Tribunale 13 luglio 2011, nella misura in cui il Tribunale stesso ha respinto i motivi addotti dalla ricorrente in primo grado;
—
decidere direttamente nella causa e annullare del pari la decisione della Commissione, del 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def. (1), nel caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili in base ai relativi motivi addotti in primo grado, e/o diminuire l’ammenda inflitta alla ricorrente;
—
in subordine, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente;
—
in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale;
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente adduce cinque motivi:
1)
Violazione dell’art. 81, n. 1, CE (attualmente art. 101, n. 1, TFUE) in quanto le violazioni non possono influenzare in modo sensibile gli scambi fra gli Stati membri e la Commissione ha avviato ingiustamente il procedimento.
2)
Violazione del principio ne bis in idem ;
3)
Violazione del principio di proporzionalità stabilendo un importo iniziale sproporzionato dell’ammenda.
4)
Violazione del massimo dell’ammenda ex art. 23 del regolamento 1/2003 (2), della presunzione di innocenza ex art. 48, n. 1, della Carta di diritti fondamentali dell’Unione europea e ex art. 6, n. 2, della CEDU, del principio nulla poena sine lege ex art. 49, n. 1, della Carta di diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio di proporzionalità ex art. 49, n. 3, della Carta di diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio della natura personale delle sanzioni e della responsabilità personale per le stesse, stabilendo la responsabilità personale per l’intera ammenda calcolata in base al fatturato di gruppo.
5)
Errato esame e illegittima omissione da parte del Tribunale per non aver fatto uso del suo intero potere giurisdizionale in materia di ammende, in particolare per quanto riguarda l’importo iniziale dell’ammenda, il fattore deterrente e la collaborazione, indipendentemente dall’avviso in materia di collaborazione del 2002.
(1) V. sintesi nella GU 2008, C 75, pag. 19.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
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