17.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 370/18
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Sofia (Bulgaria) il 18 ottobre 2011 — Zuheyr Freyeh Halaf/Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerski savet
(Causa C-528/11)
2011/C 370/30
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen Sad Sofia
Parti
Ricorrente: Zuheyr Freyeh Halaf
Convenuta: Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerski savet
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 3, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343 (1), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, debba essere interpretato nel senso che consente che uno Stato membro assuma la competenza a esaminare una domanda di asilo quando, in capo al richiedente asilo, non si riscontrano circostanze personali che giustifichino l’applicazione della clausola umanitaria di cui all’art. 15 di tale regolamento, e quando, in relazione allo Stato competente ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento ricorre almeno una delle seguenti fattispecie:
a)
negli atti dell’ufficio dell’Alto Commissario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) sono indicati fatti e conclusioni da cui risulta che lo Stato membro competente per legge viola disposizioni di diritto dell’Unione in materia di asilo concernenti le condizioni di ammissione dei richiedenti asilo, l’accesso al procedimento o la qualità del procedimento di esame delle domande di asilo;
b)
lo Stato membro competente per legge non ha risposto a una richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 343/2003, e tale regolamento non contiene disposizioni relative al rispetto del principio di solidarietà ai sensi dell’art. 80 TFUE.
2)
Se, ai fini dell’applicazione dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003, sia consentito che un giudice nazionale di uno Stato membro dinanzi al quale, sulla base di allegazioni relative alla violazione del diritto dell’Unione in materia di asilo nello Stato membro competente secondo l’art. 3, n. 1, di tale regolamento, viene chiesta l’applicazione del regolamento, esamini la violazione di tale diritto e le conseguenze che ne derivano per i diritti del richiedente asilo conferitigli dal diritto dell’Unione in caso di un suo trasferimento nello Stato membro competente, senza che la Corte di giustizia dell’Unione europea abbia accertato una violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione da parte di tale Stato membro nel corso di un procedimento previsto dal diritto dell’Unione.
In caso di soluzione affermativa della questione precedente, si chiede di risolvere anche le questioni seguenti relative alla fissazione di criteri per la sussistenza di una violazione del diritto dell’Unione.
Se si debbano prendere in considerazione soltanto violazioni sostanziali del diritto dell’Unione, e quali criteri il giudice nazionale debba utilizzare per accertare tali violazioni ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 343/2003 di cui si chiede l’interpretazione.
Se una violazione del diritto dell’Unione in materia di asilo sia da considerarsi sostanziale solo qualora abbia come conseguenza la violazione di uno qualsiasi dei diritti conferiti al richiedente asilo dal diritto dell’Unione, ovvero se essa debba essere intesa restrittivamente come violazione del diritto di asilo ai sensi dell’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Qualora, in base ai criteri e ai principi generali del diritto dell’Unione, non sussista alcun fondamento giuridico per accogliere la domanda di asilo dell’interessato, se debbano essere esaminate soltanto le violazioni delle condizioni di ammissione dei richiedenti asilo nello Stato membro competente per legge.
3)
Quale sia il contenuto del diritto di asilo ai sensi dell’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in combinato disposto con l’art. 53 della Carta stessa nonché in connessione con la definizione di cui all’art. 2, lett. c), e con il dodicesimo «considerando» del regolamento n. 343/2003.
4)
Se l’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003 debba essere interpretato nel senso che consente a un giudice nazionale di uno Stato membro di considerare smentita la presunzione del rispetto dei principi del non respingimento e dello Stato sicuro ai sensi del secondo «considerando» di tale regolamento relativamente allo Stato membro competente, quando ciò non sia stato accertato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, dovendosi tenere in considerazione quanto segue:
—
le funzioni di controllo riconosciute all’Ufficio dell’UNHCR, derivanti dall’obbligo disposto dall’art. 78, n. 1, TFUE di rispettare gli strumenti di diritto internazionale in materia di asilo ed espressamente previste dall’art. 21 della direttiva del Consiglio 1 dicembre 2005, 2005/85/CE (2), recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
—
i fatti e le conclusioni indicati negli atti dell’Ufficio dell’UNHCR da cui risulta che lo Stato membro competente ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003 viola disposizioni di diritto dell’Unione europea in materia di asilo.
5)
Se l’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003 in combinato disposto con l’art. 78, n. 1, TFUE, che dispone l’obbligo di rispettare gli strumenti di diritto internazionale in materia di asilo, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti, nel procedimento per la determinazione dello Stato membro competente ai sensi del regolamento n. 343/2003, a chiedere all’Ufficio dell’UNHCR di emettere un parere, qualora negli atti di tale ufficio siano indicati fatti e conclusioni da cui risulta che lo Stato membro competente ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003 viola disposizioni di diritto dell’Unione europea in materia di asilo.
In caso di soluzione affermativa di tale questione, si chiede di risolvere anche la questione seguente:
Se, qualora non si ottemperi al dovere di chiedere il parere dell’Ufficio dell’UNHCR, tale circostanza integri una violazione sostanziale della procedura per la determinazione dello Stato membro competente ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 343/2003 nonché una violazione del diritto ad una buona amministrazione e del diritto a un ricorso effettivo ai sensi degli artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche alla luce dell’art. 21 della direttiva 2005/85, che prevede il diritto di tale Ufficio di emettere un parere in sede di esame delle singole domande.
(1) GU L 50, pag. 1.
(2) GU L 326, pag. 13.
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