17.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 370/19
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Regno Unito) il 17 settembre 2011 — Olaitan Ajoke Alarape, Olukayode Azeez Tijani/Secretary of State for the Home Department
(Causa C-529/11)
2011/C 370/31
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London
Parti
Ricorrenti: Olaitan Ajoke Alarape, Olukayode Azeez Tijani
Convenuto: Secretary of State for the Home Department
Questioni pregiudiziali
1)
Se, affinché un genitore possa essere qualificato «affidatario» in maniera da beneficiare di un diritto di soggiorno derivato dal fatto che un figlio di età superiore ai 21 anni esercita il diritto di accesso all’istruzione ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68 [ora art. 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 (1)], il figlio debba i) dipendere da tale genitore, ii) convivere con esso e iii) riceverne sostegno emotivo.
2)
Se, per poter godere di tale diritto di soggiorno derivato, il genitore non debba necessariamente dimostrare la sussistenza di tutte le tre circostanze sopraindicate ma possa limitarsi a una soltanto ovvero a due di esse.
3)
Riguardo al punto ii) supra, se possa ritenersi salvo il concetto di residenza nei confronti di un figlio adulto studente e convivente con il proprio genitore — ovvero con i propri genitori — anche qualora il suddetto figlio non conviva con il proprio genitore o i propri genitori per la durata del corso di studi (a eccezione delle vacanze e di qualche fine settimana).
4)
Riguardo al punto iii) supra, se il sostegno emotivo del genitore debba essere di natura specifica (ossia ravvicinato o fisicamente immediato) oppure se è sufficiente che si tratti di un normale legame emotivo tra un genitore e un figlio adulto.
5)
Se, qualora una persona abbia goduto di un diritto di soggiorno ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68 [ora art. 10 del regolamento (UE) n. 492/2011] per un periodo ininterrotto superiore a cinque anni, tale diritto consenta di acquisire il diritto di soggiorno permanente ai sensi del Capo IV della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE (2) (in prosieguo: «la direttiva cittadini») sul «diritto di soggiorno permanente» e quindi di ottenere la carta di soggiorno ai sensi dell’art. 19 della medesima direttiva.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2011, n. 492, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141, pag. 1)
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77)
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