28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/28
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hessisches Landessozialgericht (Germania) il 19 ottobre 2011 — Angela Strehl/Bundesagentur für Arbeit Nürnberg
(Causa C-531/11)
2012/C 25/49
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt
Parti
Ricorrente: Angela Strehl
Convenuto: Bundesagentur für Arbeit Nürnberg
Questione pregiudiziale
Se l’art. 68, n. 1, primo periodo, del regolamento (CEE) [del Consiglio 14 giugno 1971], n. 1408/71 (1), debba essere interpretato nel senso che, nel calcolo delle prestazioni, l’istituzione competente dello Stato membro di residenza deve tener conto della retribuzione riscossa da una lavoratrice frontaliera impropria [art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento n. 1408/71] per l’ultima occupazione svolta in un altro Stato membro anche qualora non abbia continuato a lavorare nello Stato di residenza e l’iscrizione nelle liste di collocamento abbia luogo in quest’ultimo solo undici mesi dopo la cessazione dell’attività lavorativa nell’altro Stato membro.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
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