17.12.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 370/20
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova (Italia) il 21 ottobre 2011 — Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra/Capitaneria di Porto di Genova
(Causa C-537/11)
2011/C 370/32
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Genova
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra
Convenuta: Capitaneria di Porto di Genova
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 4 bis della direttiva 1999/32/CE (1), come modificato dalla direttiva 2005/33/CE (2), adottata anche alla luce dell’entrata in vigore dell’Allegato VI alla Convenzione MARPOL, debba essere interpretato, in ossequio al principio internazionale di buonafede ed al principio di leale collaborazione tra Comunità e Stati Membri, nel senso che il limite dell’1,5 % m/m di zolfo nei carburanti per uso marittimo previsto dal medesimo articolo non si applichi alle navi battenti bandiera di uno stato non UE contraente la convenzione MARPOL 73/78, allorquando esse si trovano nel porto di uno Stato membro, anch’esso contraente l’Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78;
2)
Qualora l’art. 4 bis della direttiva 1999/32/CE, come modificato dalla direttiva 2005/33/CE, non debba essere interpretato nel senso di cui al quesito n. 1), se il citato articolo, laddove prevede il limite dell’1,5 % m/m del contenuto di zolfo dei combustibili per il carburante utilizzato da navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o per un porto comunitario, anche se battenti la bandiera di uno Stato non UE, contraente la convenzione MARPOL, Allegato VI, in forza del quale, al di fuori delle aree SECA, si applica il limite del 4,5 % m/m di zolfo, sia illegittimo per essere posto in contrasto con il principio generale di diritto internazionale pacta sunt servanda, nonché con il principio di leale collaborazione tra Comunità e Stati Membri, costringendo gli Stati Membri che hanno ratificato e stipulato l’Allegato VI, a venire meno agli obblighi assunti nei confronti degli altri Stati Contraenti l’Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78;
3)
Se la nozione «servizio di linea» di cui all’art. 2, punto 3, octies, della direttiva 1999/32/CE, come modificata dalla direttiva 2005/33/CE, debba essere interpretata nel senso che tra le navi esercenti «servizio di linea» si annoverino anche le navi da crociera.
(1) GU L 121, pag. 13
(2) GU L 191, pag. 59
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