28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/35
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 14 novembre 2011 — Agroferm A/S/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
(Causa C-568/11)
2012/C 25/67
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrente: Agroferm A/S
Convenuto: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Questioni pregiudiziali
1)
Se un prodotto fabbricato a partire da zucchero fermentato con l’aggiunta del batterio Corynebacterium glutamicum e che — come specificato più in dettaglio nell’allegato I all’ordinanza di rinvio — è composto approssimativamente per il 65 % da solfato di lisina oltre che da impurità risultanti dal processo di fabbricazione (materiali grezzi non modificati, reagenti usati nel processo di fabbricazione e sub-prodotti), rientri nelle voci 2309, 2922 o 3824 della nomenclatura combinata comune, nella versione risultante dall’allegato I del regolamento (CE) n. 1719/2005 (1) [della Commissione], del 27 ottobre 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
Se, a tale riguardo, sia rilevante il fatto che le impurità sono state mantenute volontariamente allo scopo di rendere il prodotto particolarmente idoneo, o di aumentarne l’idoneità all’alimentazione, o se le impurità sono state mantenute perché non era necessario o opportuno rimuoverle. Quali siano gli orientamenti che possono essere forniti per decidere tale questione nella fattispecie in esame.
Se sia rilevante per risolvere la questione che sia possibile fabbricare altri prodotti contenenti lisina, compresa la lisina «pura» (> 98 %) e prodotti con lisina HCl che abbiano un contenuto di lisina superiore a quello del prodotto solfato di lisina precedentemente descritto, o se sia rilevante, a tale proposito, che la quantità di solfato di lisina o di altre impurità nel prodotto solfato di lisina precedentemente descritto corrisponda al contenuto di prodotti di solfato di lisina fabbricati da altri produttori. Quali siano gli orientamenti che possono essere forniti per decidere tale questione nella fattispecie in esame.
2)
Presumendo che, ai sensi del principio di legalità, la produzione non fosse compresa nel programma di restituzioni, se sarebbe contrario al diritto dell’Unione che le autorità nazionali, in base ai principi nazionali di certezza del diritto e del legittimo affidamento, si astenessero in un caso come quello in esame dal cercare di recuperare somme versate a titolo di restituzioni che il produttore aveva ricevuto in buona fede.
3)
Presumendo che, ai sensi del principio di legalità, la produzione non fosse compresa nel programma di restituzioni, se sarebbe contrario al diritto dell’Unione che le autorità nazionali, in base ai principi nazionali di certezza del diritto e del legittimo affidamento, onorassero impegni (certificati di restituzione) che il produttore aveva accettato in buona fede.
(1) GU L 286, pag. 1.
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