28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/35
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Comercial Cluj (Romania) il 14 novembre 2011 — SC Volksbank România SA/Andreia Câmpan e Ioan Dan Câmpan
(Causa C-571/11)
2012/C 25/68
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Comercial Cluj
Parti
Ricorrente: SC Volksbank România SA
Convenuti: Andreia Câmpan e Ioan Dan Câmpan
Questioni pregiudiziali
Considerato che, conformemente all’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13/CEE (1), la valutazione del carattere abusivo delle clausole non può vertere né sulla definizione dell’oggetto del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile;
e
dal momento che, a norma dell’art. 2, n. 1 [rectius: n. 2], lett. a), della direttiva 2008/48/CE (2), la definizione di cui all’art. 3, lett. g), della direttiva 2008/48/CE, del costo totale del credito per il consumatore, che comprende tutte le commissioni che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito al consumo, non è applicabile per determinare l’oggetto di un contratto di credito garantito da un’ipoteca;
si chiede se
le nozioni di «oggetto» e/o di «prezzo» di cui all’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13/CEE possano essere interpretate nel senso che una commissione denominata dalle parti «commissione di rischio», contenuta in un contratto di credito garantito da un’ipoteca e calcolata secondo la formula «0,22 % applicato al saldo del credito», pagabile mensilmente alle date di scadenza per l’intero periodo di validità del contratto di credito, rientra nell’«oggetto» e/o nel «prezzo» del contratto di credito garantito da ipoteca.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
(2) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133, pag. 66).
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