28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/37
Impugnazione proposta il 18 novembre 2011 da Deltafina SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 settembre 2011, causa T-12/06, Deltafina/Commissione
(Causa C-578/11 P)
2012/C 25/71
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Deltafina SpA (rappresentanti: J.-F. Bellis e F. Di Gianni, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
—
Annullare, del tutto o parzialmente, la sentenza impugnata nella misura in cui essa respinge il ricorso della ricorrente;
—
annullare, del tutto o parzialmente, la decisione della Commissione del 20 ottobre 2005 in quanto essa riguarda la ricorrente;
—
annullare, o ridurre, l’ammenda inflitta alla ricorrente, anche in base alla sua illimitata giurisdizione ai sensi dell’art. 261 TFUE;
—
in subordine, rinviare la causa al Tribunale perché questo statuisca conformemente ai punti di diritto pronunciati dalla Corte di giustizia;
—
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento, nonché alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
L'impugnazione in oggetto si fonda su quattro motivi.
1)
Il Tribunale avrebbe errato nel concludere che Deltafina ha violato l’obbligo di collaborazione avendo omesso di informare la Commissione dell’avvenuta divulgazione dell'informazione della sua collaborazione con la Commissione. Esso avrebbe invece dovuto pronunciarsi sulla questione se, alla luce dell’intesa raggiunta nella riunione tra Commissione e Deltafina sulle «regole del gioco» del 14 marzo 2002, la Commissione potesse legittimamente concludere che Deltafina aveva violato l’obbligo di collaborazione per aver rivelato di aver presentato richiesta di immunità nell’incontro APTI del 4 aprile 2002.
Così facendo il Tribunale si sarebbe sostituito alle parti nel definire ex post le modalità dell’obbligo di collaborazione di Deltafina, avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo principale sollevato da Deltafina e avrebbe violato il diritto di difesa di Deltafina.
2)
Il Tribunale non avrebbe accertato i fatti in modo adeguato e corretto poiché, invece di far ricorso ai mezzi istruttori previsti dall’articolo 65 del proprio Regolamento di procedura, durante l’udienza ha ascoltato con procedura asseritamene irritale, e quindi viziata, due partecipanti alla riunione del 24 marzo 2002 sulle «regole del gioco», senza pertanto rispettare le garanzie previste dagli articoli da 68 a 76 del Regolamento di procedura, ed avrebbe ignorato principi fondamentali relativi all’acquisizione delle prove
3)
Il Tribunale avrebbe violato il principio della durata ragionevole del procedimento. Il procedimento davanti al Tribunale avrebbe, infatti, avuto una durata eccessiva essendo durato 5 anni e 8 mesi ed essendo trascorsi oltre 43 mesi tra il termine della procedura scritta e la decisione di aprire la procedura orale.
4)
Infine, il Tribunale avrebbe illegittimamente rifiutato di pronunciarsi, ai sensi della giurisdizione illimitata di cui dispone, sull’argomento secondo cui l’ammenda di Deltafina era sproporzionata e discriminatoria, in quanto la Commissione aveva applicato lo stesso livello di riduzione dell’ammenda a Deltafina e a Dimon Italia, malgrado la sostanziale differenza fra i rispettivi contributi offerti per la constatazione dell’infrazione. Nella giurisprudenza relativa alla causa T-13/03, Nintendo/Commissione, sarebbe stato affermato il principio che la Commissione non può violare il principio della parità di trattamento nel valutare la collaborazione fornita dalle imprese nel corso del procedimento amministrativo, che deve essere comparata sia sotto il profilo cronologico sia sotto quello qualitativo.
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