28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/37
Impugnazione proposta il 22 novembre 2011 dal sig. Muhamad Mugraby avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 6 settembre 2011 nella causa T-292/09: Muhamad Mugraby/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
(Causa C-581/11 P)
2012/C 25/72
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Muhamad Mugraby (rappresentato dall’avv. S. Delhaye)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1)
dichiarare che la Commissione non ha agito in merito:
i)
alla richiesta del ricorrente affinché la Commissione proponesse al Consiglio l’adozione di una raccomandazione riguardante la sospensione dell’assistenza comunitaria per il Libano, come indicato all’art. 28 del regolamento (CE) n. 1638/2006 (1), essendo siffatte misure imposte e contemplate nel suddetto regolamento;
ii)
alla richiesta del ricorrente affinché la Commissione, quale ente direttamente incaricato dell’attuazione dei diversi programmi di assistenza dell’Unione per il Libano, sospendesse l’attuazione di tali programmi in attesa che il Libano ponga fine alla continua violazione dei diritti fondamentali, segnatamente di quelli del ricorrente;
2)
dichiarare che il Consiglio, nella sua funzione di membro del Consiglio di associazione UE-Libano, non ha agito in merito alla richiesta del ricorrente di invitare la Commissione a raccomandare che il Consiglio adotti misure specifiche ed efficaci circa l’assistenza dell’Unione al Libano in virtù dell’accordo di associazione (2) tra il Libano e la Comunità europea, allo scopo di rispettare gli obblighi delle parti in virtù dell’accordo;
3)
dichiarare la responsabilità extra-contrattuale dell’UE, della Commissione, quale custode dei Trattati ed ente direttamente responsabile per l’attuazione dei vari programmi di assistenza dell’Unione per il Libano, e del Consiglio, quale membro del Consiglio di associazione UE-Libano, per i danni subiti dal ricorrente a seguito del continuo mancato utilizzo da parte delle anzidette istituzioni, dal dicembre 2002 in avanti, delle risorse e degli strumenti disponibili per la corretta applicazione della clausola sui diritti umani contenuta nell’accordo di associazione;
4)
ordinare alla Commissione, in parte quale risarcimento in natura, di proporre al Consiglio la sospensione dell’accordo di associazione UE-Libano, in attesa che il Libano ponga fine alle violazioni dell’art. 2 del suddetto accordo nei confronti del ricorrente;
5)
ordinare alla Commissione di limitare l’esecuzione dei programmi di assistenza in corso (attuati e/o controllati dalla Commissione) a quei programmi specificamente destinati a promuovere i diritti fondamentali e che non costituiscono un aiuto finanziario alle autorità libanesi, in attesa che il Libano ponga fine alle violazioni dell’art. 2 del suddetto accordo nei confronti del ricorrente;
6)
ordinare al Consiglio di invitare la Commissione a presentare una raccomandazione come indicato al punto 4, supra, nonché, a tal fine, agire per il tramite delle istituzioni dell’accordo di associazione;
7)
ordinare all’UE, al Consiglio e alla Commissione, convenuti in primo grado, di risarcire i danni morali e materiali del ricorrente per una somma da determinarsi secondo equità, di almeno EUR 5 000 000, e di pagare le spese.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente ritiene che l’ordinanza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi:
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto:
—
respingendo il ricorso per irricevibilità laddove non esistono motivi di irricevibilità;
—
violando il diritto del ricorrente di indicare tutti i convenuti;
—
violando i diritti alla difesa del ricorrente in quanto non ha preso in considerazione gli argomenti addotti dal ricorrente;
—
non pronunciandosi su tutte le richieste di riparazione avanzate dal ricorrente;
—
omettendo di prendere in considerazione il diritto dell’UE e gli obblighi di quest’ultima ai sensi del diritto internazionale, nonché fondando l’ordinanza su regolamenti di un’istituzione dell’UE.
Il ricorrente sostiene altresì che il Tribunale ha interpretato in modo errato l’accordo di associazione UE-Libano, che l’interpretazione fornita da detto giudice dell’Unione dell’espressione «ampia discrezionalità» difetta di fondamento giuridico, così come la dichiarazione di quest’ultimo, secondo cui esso non era competente ad adottare provvedimenti ingiuntivi nei confronti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.
Alla luce di quanto sopra, il ricorrente sostiene che il Tribunale gli ha negato giustizia.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 2006, n. 1638, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, GU L 310, pag. 1.
(2) Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra (GU 2002, L 262, pag. 2).
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