28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/38
Impugnazione proposta il 24 novembre 2011 dalla Rügen Fisch AG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 settembre 2011, causa T-201/09, Rügen Fisch AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); altra parte nel procedimento: Schwaaner Fischwaren GmbH
(Causa C-582/11 P)
2012/C 25/73
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Rügen Fisch AG (rappresentanti: avv.ti O. Spuhler e M. Geitz)
Altre parti nel procedimento:
—
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
—
Schwaaner Fischwaren GmbH
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 settembre 2011, causa T-201/09, e la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 20 marzo 2009, procedimento R 203/2007-4;
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in subordine, annullare la citata sentenza del Tribunale dell’Unione europea e rinviare la causa dinanzi a quest’ultimo;
—
condannare la parte convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria impugnazione la ricorrente deduce i seguenti motivi.
Nella sentenza impugnata il Tribunale avrebbe erroneamente constatato che l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul marchio comunitario (RMC) osta all’iscrizione del segno denominativo SCOMBER MIX quale marchio comunitario (1) in ragione del carattere descrittivo del marchio controverso.
Detta constatazione del Tribunale configurerebbe una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario (RMC). Il segno denominativo SCOMBER MIX non sarebbe descrittivo, dal momento che, dal punto di vista del pubblico di riferimento, si tratterebbe di una mera denominazione di fantasia intesa inequivocabilmente come un marchio.
I prodotti e i servizi oggetto della domanda di registrazione del marchio controverso sarebbero destinati ai consumatori medi, i quali, tuttavia, non utilizzerebbero correntemente né il latino né il termine zoologico «scomber». Il segno denominativo SCOMBER MIX presenterebbe quindi il carattere distintivo minimo richiesto dal diritto dell’Unione per la registrazione di un marchio comunitario.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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