28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/40
Impugnazione proposta il 24 novembre 2011 dalla Regione Puglia avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 settembre 2011, causa T-84/10, Regione Puglia/Commissione
(Causa C-586/11 P)
2012/C 25/75
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Regione Puglia (rappresentanti: F. Brunelli e A. Aloia, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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Dichiarare l’annullamento dell’ordinanza emessa il 14 settembre 2011 dal Tribunale e notificata alla ricorrente il 15 settembre 2011, con cui è stato dichiarato irricevibile il ricorso T-84/10;
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per l’effetto procedere all’analisi del merito della vicenda, con conseguente dichiarazione di annullamento della Decisione della Commissione Europea n. C(2009) 10350, del 22 dicembre 2009, confermando la validità e l’efficacia della sola previsione di cui all’articolo 4, concernente «la revoca della sospensione dei pagamenti intermedi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale relativi al programma oggetto della presente decisione»;
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condannare la Commissione Europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce, in primo luogo, la sussistenza di un vizio procedurale dinanzi al giudice di primo grado, recante un grave pregiudizio alla parte ricorrente, nella specie l’omissione della fase orale ex articolo 114, n. 3 del Regolamento di procedura del Tribunale.
In secondo luogo, afferma che il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario, da una parte, interpretando erroneamente l’articolo 263, comma 4, TFUE, e il regolamento del Consiglio (CE) n. 1260/1999 (1), in combinato disposto con l’articolo 4, commi 2 e 3, TFUE e con l’articolo 5, comma 3, TFUE, e, dall’altra, motivando in misura insufficiente le sue conclusioni, in violazione dell’articolo 81 del Regolamento di procedura del Tribunale.
(1) GU L 161, pag. 1.
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