28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/40
Impugnazione proposta il 24 novembre 2011 dall’Omnicare, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 settembre 2011, causa T-289/09, Omnicare, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Astellas Pharma GmbH
(Causa C-587/11 P)
2012/C 25/76
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Omnicare, Inc. (rappresentante: M. Edenborough, QC)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Astellas Pharma GmbH
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che venga disposto l’annullamento della sentenza impugnata. Inoltre, la ricorrente chiede che il convenuto venga condannato a rimborsarle le spese sostenute per la presente impugnazione e per il procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 (1) (il «nuovo regolamento»). La presente causa riguarda un’opposizione proposta dall’Astellas Pharma GmbH (già Yamanouchi Pharma GmbH) (l’«opponente») basata sulla registrazione tedesca del marchio dell’opponente n. 394 01 348 e sull’asserita sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 (2) (il «vecchio regolamento») (le cui disposizioni pertinenti sono tuttavia identiche a quelle del nuovo regolamento). Poiché il marchio anteriore è stato registrato più di cinque anni prima della presentazione dell’opposizione, l’opponente era tenuto a dimostrare che il marchio aveva formato oggetto di uso effettivo per poterlo invocare a sostegno dell’opposizione.
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che il marchio anteriore invocato dall’opponente aveva formato oggetto di uso effettivo, ai sensi della normativa. È pacifico che il marchio in questione era stato effettivamente utilizzato nel commercio dall’opponente, o con il suo consenso, in relazione ai servizi per i quali era stato registrato. Tuttavia, tale uso era correlato alla fornitura di servizi a titolo gratuito. Pertanto, in diritto, siffatto uso non può essere fatto valere per dimostrare che il marchio aveva formato oggetto di uso effettivo. Tale punto è stato oggetto di una giurisprudenza che, ad avviso della ricorrente, a) è stata applicata erroneamente dal Tribunale e b) è, in ogni caso, contraddittoria. Pertanto, la questione delle conseguenze giuridiche derivanti da una simile situazione di fatto deve essere risolta dalla Corte.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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