18.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 49/15
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 25 novembre 2011 — Anssi Ketelä
(Causa C-592/11)
2012/C 49/25
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: Anssi Ketelä
Altre parti nel procedimento: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Questioni pregiudiziali
1)
In quale modo debbano interpretarsi l’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1698/2005 (1) («si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda») e l’articolo 13, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006 (2) in una situazione in cui l’agricoltura viene esercitata come parte dell’attività di una società. Quando si esamina il punto se una persona si sia insediata per la prima volta in qualità di capo dell’azienda, se debba annettersi rilevanza decisiva, nel valutare l’attività precedente, al fatto che la persona possiede azioni che conferiscono il controllo della società; a quale sia l’entità del reddito tratto dall’agricoltura da essa percepito; o al punto se la sua attività in seno alla società si differenzi sotto il profilo funzionale ed economico da un’unità di produzione autonoma. O se occorra valutare la qualità di capo dell’azienda nella sua globalità tenendo contro, oltre che delle summenzionate circostanze, della sua posizione nella società, nonché il punto se effettivamente assuma il rischio incombente ad un imprenditore.
2)
Quando si valuta la rilevanza della precedente attività in sede di concessione del sostegno per un’altra attività, se la qualità di capo dell’azienda debba essere interpretata allo stesso modo quanto alla precedente attività ed all’attività costituente la base della domanda di sostegno. Se il rifiuto del sostegno ai giovani agricoltori, di cui all’articolo 22 del regolamento del Consiglio, sulla base dell’attività esercitata in precedenza, presupponga che quest’ultima attività sarebbe stata un’attività in linea di principio idonea ad ottenere il sostegno in virtù delle disposizioni vigenti.
3)
Se l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento della Commissione debba essere interpretato nel senso che, in virtù del medesimo, si possono precisare o definire più dettagliatamente nella normativa nazionale i criteri menzionati supra nella questione n. 1, in base ai quali si considera una persona quale capo dell’azienda agricola, ovvero se la disposizione in parola autorizzi soltanto la definizione del momento di insediamento dell’azienda agricola.
(1) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag.1).
(2) Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368, pag. 15).
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