24.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 89/2
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 25 novembre 2011 — Steinel Vertrieb GmbH/Hauptzollamt Bielefeld
(Causa C-595/11)
2012/C 89/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Steinel Vertrieb GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Bielefeld
Questioni pregiudiziali
Se
a)
il regolamento (CE) del Consiglio 16 luglio 2001, n. 1470 (1), che istituisce dazi antidumping definitivi e riscuote in via definitiva i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese
e
b)
il regolamento (CE) del Consiglio 15 ottobre 2007, n. 1205 (2), che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine, debbano essere interpretati nel senso che rientrano nel loro ambito di applicazione anche le lampade elettroniche fluorescenti compatte con interruttore crepuscolare importate dalla ricorrente e descritte in dettaglio nell’ordinanza.
(1) GU L 195, pag. 8, come modificato dal regolamento (CE) n. 1322/2006 del Consiglio del 1o settembre 2006 (GU L 244, pag. 1).
(2) GU L 272, pag. 1.
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