5.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 133/14
Impugnazione proposta il 28 novembre 2011 dalla TofuT GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 settembre 2011, T-99/10, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-599/11 P)
2012/C 133/25
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: TofuT GmbH (rappresentante: avv. B. Krause)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
condannare la Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG alle spese dei due gradi di giudizio o, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell’impugnazione, di disporne la compensazione.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale, con cui quest’ultimo ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 7 gennaio 2010, relativa ad un procedimento di opposizione tra la Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG e la TofuT GmbH.
La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi:
In primo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in errore di diritto per aver accertato l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) applicando criteri nuovi. Secondo la sentenza impugnata, per affermare l’esistenza di una somiglianza concettuale è sufficiente che i due termini derivino da una nozione generale comune e che essi — sebbene siano diversi dal punto di vista concettuale — non si contrappongano, il che non sarebbe conforme alla giurisprudenza precedente.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato l’esistenza di un rischio di confusione senza tener conto di tutti i criteri rilevanti e riconosciuti ai fini della valutazione della somiglianza dei marchi. Nella fattispecie l’unico elemento identico si troverebbe alla fine del marchio opposto. Secondo una giurisprudenza consolidata troverebbe applicazione il principio secondo cui il consumatore in generale presta maggiore attenzione all’inizio di un marchio che alla sua fine.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata); GU L 78, pag. 1.
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