4.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/15
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 12 di Madrid (Spagna) il 28 novembre 2011 — Genil 48, S.L. e Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L./Bankinter S.A., e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
(Causa C-604/11)
2012/C 32/28
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia no 12 di Madrid.
Parti
Ricorrenti: Genil 48, S.L. e Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L.
Convenute: Bankinter S.A., e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Questioni pregiudiziali
1)
Se la proposta di uno swap di interessi ad un cliente, al fine di coprire il rischio di variazioni dei tassi di interesse relativi ad altri prodotti finanziari, debba essere considerata un servizio di consulenza in materia di investimenti, conformemente alla definizione di cui all’art. 4, n. 1, [sub 4)], della direttiva 2004/39/CE (Mifid) (1).
2)
Qualora non venga effettuata la valutazione di adeguatezza, prevista dall’art. 19, n. 4, della citata direttiva nel caso di un investitore al dettaglio, se tale omissione comporti la nullità assoluta del contratto sottoscritto dall’investitore con l’impresa di investimento.
3)
Nel caso in cui il servizio prestato nei termini appena descritti non debba essere considerato un servizio di consulenza in materia di investimenti, se il mero fatto di procedere all’acquisto di un prodotto finanziario complesso come uno swap di interessi senza che sia stata effettuata la valutazione di appropriatezza prevista dall’art. 19, n. 5, della direttiva Mifid, per causa imputabile all’impresa di investimento, comporti la nullità assoluta del contratto.
4)
Se il fatto che un ente creditizio proponga ad un cliente uno strumento finanziario complesso vincolato ad altri prodotti finanziari costituisca un motivo sufficiente per escludere l’applicazione degli obblighi di procedere alle valutazioni di adeguatezza e appropriatezza previste dall’art. 19 della direttiva Mifid, che l’impresa di investimento è tenuta ad effettuare sul cliente al dettaglio.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).
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