28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/43
Impugnazione proposta il 25 novembre 2011 dal Land Wien avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 20 settembre 2011, causa T-267/10, Land Wien/Commissione europea
(Causa C-608/11 P)
2012/C 25/80
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Land Wien (rappresentante: W.-G. Schärf, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte dell’Unione europea voglia:
—
riformare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea (Sesta Sezione) 20 settembre 2011, causa T-267/10, nel senso di tenere, sotto il profilo contenutistico, pienamente conto di quanto richiesto nel ricorso, nonché di condannare la Commissione alle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione in esame è diretta avverso l’ordinanza del Tribunale 20 settembre 2011, mediante la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso della ricorrente in primo grado e in impugnazione concernente, essenzialmente, la domanda di dichiarazione di nullità della decisione della Commissione 25 marzo 2010 di archiviare il ricorso da essa promosso relativo ad un progetto di ampliamento dei blocchi 3 e 4 della centrale atomica di Mochovce (Repubblica slovacca), nonché il ricorso in carenza della Commissione ai sensi dell’articolo 265 TFUE, in quanto, in violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1), alla ricorrente non sarebbero stati comunicati tutti i documenti da essa richiesti relativi a questo progetto.
Il Tribunale avrebbe violato il Trattato Euratom non avendolo interpretato alla luce del Trattato di Lisbona. Il Tribunale avrebbe travisato la circostanza che il trattato di Lisbona ha ascritto al singolo il diritto menzionato nell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali, relativo all’accesso ai documenti, come diritto del quale la ricorrente in sede di impugnazione si può immediatamente avvalere, ricevendo dalla Commissione tutte le informazioni che quest’ultima abbia ottenuto con riferimento all’ampliamento della centrale atomica di Mochovce.
In contrasto con l’orientamento del Tribunale, la lettera della Commissione in risposta alla richiesta della ricorrente in primo grado e in impugnazione costituirebbe decisione impugnabile in base all’articolo 263 TFUE. Ciò deriverebbe dalla costante giurisprudenza della Corte e, in particolare, dalla sentenza 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM.
(1) GU L 145, pag. 43.
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