28.1.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 25/45
Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 dal Polyelectrolyte Producers Group e dalla SNF SAS avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 21 settembre 2011 nella causa T-268/10, Polyelectrolyte Producers Group e SNF SAS/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
(Causa C-625/11 P)
2012/C 25/83
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem, R. Cana)
Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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Annullare l’ordinanza del Tribunale nella causa T-268/10, nonché
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annullare la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») con la quale l’acrilammide è stata identificata come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, in applicazione dell’articolo 59 di tale regolamento, e successivamente inclusa, in data 30 marzo 2010, nell’elenco delle sostanze candidate, conformemente a quest’ultimo articolo, o,
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in alternativa, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci sulla domanda di annullamento dei ricorrenti, e
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ordinare alla convenuta di pagare la totalità delle spese di questi procedimenti, (comprese le spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale).
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene che il Tribunale, nel respingere la domanda dei ricorrenti diretta all’annullamento della decisione dell’ECHA con la quale l’acrilammide è stata identificata come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, in applicazione dell’articolo 59 di tale regolamento, e successivamente inclusa, in data 30 marzo 2010, nell’elenco delle sostanze candidate, conformemente a quest’ultimo articolo, abbia violato il diritto dell’Unione. In particolare i ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso diversi errori nella sua interpretazione dei fatti e del contesto normativo applicabile alla situazione dei ricorrenti, e che pertanto sia incorso in diversi errori di diritto, con riferimento, segnatamente:
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alla sua interpretazione e applicazione dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura e della giurisprudenza relativa al calcolo dei termini, e
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alla sua dichiarazione di inammissibilità della domanda dei ricorrenti diretta all’annullamento della decisione dell’ECHA con la quale l’acrilammide è stata identificata come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, in applicazione dell’articolo 59 di tale regolamento, e successivamente inclusa, in data 30 marzo 2010, nell’elenco delle sostanze candidate, conformemente a quest’ultimo articolo.
Per tali ragioni i ricorrenti sostengono che l’ordinanza del Tribunale nella causa T-268/10 dovrebbe essere annullata, così come la decisione dell’ECHA con la quale l’acrilammide è stata identificata come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento n. 1907/2006, in applicazione dell’articolo 59 di tale regolamento, e successivamente inclusa, in data 30 marzo 2010, nell’elenco delle sostanze candidate, conformemente a quest’ultimo articolo.
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).
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