21.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 118/8
Impugnazione proposta il 25 novembre 2011 da HGA Srl e altri avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 settembre 2011, cause riunite T-394/08, T-408/08, T-453/08 e T-454/08, Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione
(Causa C-630/11 P)
2012/C 118/12
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: HGA Srl e a. (rappresentanti: G. Dore, F. Ciulli e A. Vinci, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regione autonoma della Sardegna, Selene di Alessandra Cannas Sas e a.
Conclusioni
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Annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale, emessa in data 20.09.2011, nelle cause riunite T-394/08, T-408/08, T-453/08 e T-454/08;
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annullare la decisione della Commissione CE del 3.07.2008 (aiuto di Stato C1/2004 Italia — SG-Greffe (2008) D/204339), relativa al regime di aiuto «Legge Regionale N. 9 del 1998 — Applicazione abusiva dell’aiuto N 272/98»
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti deducono sei motivi di ricorso.
Con il loro primo motivo, esse adducono, in particolare, la violazione di forme sostanziali, la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 6, 7 e 16, del regolamento (CE) n. 659/99 (1), la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e del principio della certezza del diritto e la violazione dell’art. 81 del regolamento di procedura del Tribunale. La decisione della Commissione sarebbe illegittima in quanto emessa dopo la rettifica della qualificazione dell’aiuto, senza che tale rettifica fosse prevista da qualsivoglia disposizione. Inoltre, l’avvio del procedimento a seguito della rettifica sarebbe stato comunicato tre anni e mezzo dopo che la Commissione aveva ricevuto tutta la documentazione relativa all’aiuto. Tale motivo sarebbe stato proposto in primo grado, ma il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi al riguardo.
Il secondo motivo concerne la violazione del principio di certezza del diritto e del principio di tutela del legittimo affidamento e la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 7, 10 e 16, del regolamento (CE) n. 659/99. La decisione della Commissione sarebbe stata adottata in violazione dei termini procedimentali prescritti.
Oggetto del terzo motivo è la violazione dell’art. 108 TFUE e degli artt. 1, 7, 14 e 16, del regolamento (CE) n. 659/99. A sostegno di tale motivo, le appellanti affermano che la decisione della Commissione è illegittima perché l’aiuto non è mai stato modificato dalla Regione rispetto a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 9/1998.
Con il quarto motivo viene addotta la violazione e falsa applicazione del principio di necessità, del principio dell’effetto incentivante e del principio di tutela della concorrenza e la conseguente violazione degli artt. 7 e 14, del regolamento (CE) n. 659/99, la violazione e falsa applicazione dell’art. 108 TFUE, un difetto di motivazione, la violazione dell’art. 81 del regolamento di procedura del Tribunale. Per le appellanti, la decisione della Commissione è illegittima in quanto, in realtà, l’aiuto era caratterizzato dall’effetto incentivante, circostanza che la Commissione avrebbe dovuto verificare anche in caso di presentazione della domanda dopo l’avvio dei lavori. Su tale profilo il Tribunale non si sarebbe pronunciato.
Il quinto motivo riguarda la violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento sotto altro profilo e la violazione dell’art. 14, del regolamento (CE) n. 659/99. La sentenza si fonderebbe sull’erroneo presupposto secondo cui il Giudice comunitario non potrebbe valutare il legittimo affidamento ingenerato nei beneficiari da parte degli organi nazionali.
L'ultimo motivo concerne la violazione del principio di imparzialità e del principio di tutela della concorrenza. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la Commissione non ha operato alcuna disparità di trattamento con la decisione impugnata, laddove ha dichiarato l’obbligo di recuperare l’aiuto erogato ai ricorrenti e, allo stesso tempo, ha dichiarato che l’effetto incentivante sussisteva in relazione ad altre dieci imprese che avevano avviato i lavori dopo la domanda, nonostante la domanda non conferisse la certezza dell’ottenimento del contributo.
(1) GU L 83, pag. 1.
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