21.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 118/8
Impugnazione proposta l’8 dicembre 2011 dalla Regione autonoma della Sardegna avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 settembre 2011, cause riunite T-394/08, T-408/08, T-453/08 e T-454/08, Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione
(Causa C-631/11 P)
2012/C 118/13
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Regione autonoma della Sardegna (rappresentante: A. Fantozzi, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Selene di Alessandra Cannas Sas e a.
Conclusioni
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Annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale, emessa in data 20 settembre 2011, nelle cause riunite T-394/08, T-408/08, T-453/08 e T-454/08;
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annullare la decisione della Commissione CE del 3.07.2008 (aiuto di Stato C1/2004 Italia — SG-Greffe (2008) D/204339), relativa al regime di aiuto «Legge Regionale N. 9 del 1998 — Applicazione abusiva dell’aiuto N 272/98».
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce due motivi.
Il primo motivo concerne la violazione dell’art. 107, par. 3, TFUE. In particolare, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del principio di necessità e del principio dell’effetto di incentivazione come effetto di un approccio eccessivamente formalistico, contrastante con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, e la non presa in considerazione delle specificità relative ai profili di diritto intertemporale caratterizzanti la fattispecie concreta.
Il secondo motivo riguarda la violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento nonché la violazione dell’art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 (1). I rilievi prendono le mosse dalla peculiarità intertemporale della fattispecie, trascurata nella sentenza impugnata. Il Tribunale andrebbe oltre quanto postulato dalla giurisprudenza in materia, richiedendo all’operatore economico un grado di diligenza irraggiungibile in concreto, posto che la necessaria antecedenza della domanda rispetto all’inizio dei lavori sarebbe un parametro comunitario la cui introduzione era coeva ai fatti di causa, e dunque non conoscibile nel momento in cui si era formata la determinazione volitiva dell’impresa.
(1) GU L 83, pag. 1.
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