21.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 118/9
Impugnazione proposta l’8 dicembre 2011 da Timsas Srl avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 settembre 2011, cause riunite T-394/08, T-408/08, T-453/08 e T-454/08, Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione
(Causa C-632/11 P)
2012/C 118/14
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Timsas Srl (rappresentanti: D. Dodaro e S. Pinna, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regione autonoma della Sardegna, Selene di Alessandra Cannas Sas e a.
Conclusioni
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Annullare la sentenza del Tribunale, pronunciata il 20 settembre 2011, nelle cause riunite T-394/08, T-408/08, T-453/08 e T-454/08, nella parte in cui respinge la censura promossa dalla ricorrente attinente al difetto di motivazione quanto alla valutazione dell’effetto incentivante degli aiuti controversi;
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annullare la decisione della Commissione europea del 2 luglio 2008, 2008/854/CE, relativa al regime di aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell’aiuto N 272/98» C 1/04 (ex NN 158/03 e CP 15/2003) (GU L 302, pag. 9);
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condannare la Commissione europea al pagamento delle spese del doppio grado del presente giudizio.
Motivi e principali argomenti
La sentenza impugnata sarebbe viziata per travisamento dei motivi di ricorso; errore di diritto, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, la ricorrente adduce che il Tribunale non ha motivato, nemmeno implicitamente, le ragioni del respingimento della doglianza relativa all’errore manifesto commesso dalla Commissione nella valutazione dell’effetto di incentivazione dell’aiuto. Il Tribunale ha argomentato che «si tratta (…) unicamente di esaminare se le ricorrenti hanno dimostrato l’esistenza, nel caso di specie, di circostanze tali da garantire l’effetto incentivante del regime controverso, anche in assenza di introduzione della domanda anteriormente all’inizio dell’esecuzione dei progetti in causa», tuttavia non avrebbe detto che le ricorrenti non hanno dato tale dimostrazione né avrebbe fornito alcuna ragione in forza della quale sia consentito comprendere il motivo di tale (del tutto implicita) convinzione.
Sarebbe insufficiente e contraddittorio quanto affermato al punto 227 della sentenza, secondo cui la Commissione non era obbligata a valutare le circostanze particolari proprie ai beneficiari individuali. Sarebbe incomprensibile come le ricorrenti potessero argomentare la sussistenza dell’effetto incentivante se non esponendo le circostanze del proprio vissuto: la Commissione e, in sede di ricorso, il Tribunale avrebbero dovuto estrarre un principio uniforme oggettivando la posizione da ciascuno rappresentata, che potrebbe considerarsi particolare o specifica alla stessa solo in relazione ai dati concreti, ma ben si presterebbe a un’enunciazione generale e astratta.
Infine sia la Commissione nella decisione impugnata, sia il Tribunale nella sentenza impugnata, avrebbero travisato le intenzioni della ricorrente, attribuendo alla stessa la finalità di spostare sul piano individuale una decisione che aveva come riferimento un regime generale e a causa di tale equivoco avrebbero erroneamente rinunciato a considerare l’impatto che gli elementi sottoposti alla loro attenzione dalla ricorrente potevano avere sulla valutazione della portata del regime d’aiuto in termini generali.
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