21.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 118/10
Impugnazione proposta l’8 dicembre 2011 dal Grand Hotel Abi d’Oru SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 settembre 2011, cause riunite T-394/08, T-408/08, T-453/08 e T-454/08, Regione autonoma della Sardegna e a./Commissione
(Causa C-633/11 P)
2012/C 118/15
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Grand Hotel Abi d’Oru SpA (rappresentanti: D. Dodaro e R. F. Masuri, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regione autonoma della Sardegna, Selene di Alessandra Cannas Sas e a.
Conclusioni
—
Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea pronunciata il 20 settembre 2011 nelle cause riunite T-394/08, T-408/08, T-453/08 e T-454/08 nella parte in cui:
a)
respinge la censura promossa dalla ricorrente circa la violazione dell’obbligo di notifica della decisione di rettifica ai sensi dell’art. 254, n. 3, CE e dell’art. 20, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/99 (1) (punti da 103 a 112 della sentenza);
b)
respinge la censura promossa dalla ricorrente attinente al difetto di motivazione quanto alla valutazione dell’effetto incentivante degli aiuti controversi (punti da 136 a 145 e da 218 a 228 della sentenza)
per travisamento dei motivi di ricorso e per errore di diritto e illogicità e contraddittorietà della motivazione;
—
annullare la decisione della Commissione europea del 2 luglio 2008, 2008/854/CE, relativa al regime di aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell’aiuto N 272/98» C 1/04 (ex NN 158/03 e CP 15/2003) (GU L 302, pag. 9);
—
condannare la Commissione europea al pagamento delle spese del doppio grado del presente giudizio.
Motivi e principali argomenti
La sentenza impugnata sarebbe viziata per erronea applicazione dell’art. 254 CE nonché del regolamento (CE) n. 659/99 e per illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si afferma che «la decisione di rettifica era indirizzata esclusivamente alla Repubblica italiana e non ai beneficiari del regime controverso. Conseguentemente, l’articolo 254, n. 3, CE non obbligava la Commissione a notificare la decisione di rettifica alla Grand Hotel Abi d’Oru» (punto 107 della sentenza). Tale motivazione, ad avviso della ricorrente, è in contrasto con i punti 71 e 72 della sentenza stessa.
La sentenza non consentirebbe poi di riconosce la differente qualificazione funzionale della decisione di rettifica rispetto alla decisione di avvio dell’indagine formale, la cui appartenenza a un iter procedimentale già avviato impone ad avviso della ricorrente l’obbligo di tenere conto delle parti che in concreto hanno già partecipato al procedimento medesimo. L’errore compiuto dal Tribunale nell’assimilare la decisione di rettifica alla decisione di avvio del procedimento di indagine formale avrebbe comportato l’erronea valutazione della portata applicativa dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 659/1999.
La sentenza impugnata sarebbe, poi, viziata per travisamento dei motivi di ricorso; errore di diritto, illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto il tribunale non avrebbe motivato, nemmeno implicitamente, le ragioni del respingimento della doglianza relativa all’errore manifesto commesso dalla Commissione nella valutazione dell’effetto di incentivazione dell’aiuto.
Infine sia la Commissione nella decisione impugnata, sia il Tribunale nella sentenza impugnata, avrebbero travisato le intenzioni della ricorrente, attribuendo alla stessa la finalità di spostare sul piano individuale una decisione che aveva come riferimento un regime generale e a causa di tale equivoco avrebbero erroneamente rinunciato a considerare l’impatto che gli elementi sottoposti alla loro attenzione dalla ricorrente potevano avere sulla valutazione della portata del regime d’aiuto in termini generali.
(1) GU L 83, pag. 1.
Full & Egal Universal Law Academy