31.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 98/10
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 9 dicembre 2011 — Karl Berger/Freistaat Bayern
(Causa C-636/11)
2012/C 98/14
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht München I
Parti
Ricorrente: Karl Berger
Convenuto: Freistaat Bayern (Libero Stato di Baviera)
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) osti a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini citando la denominazione dell’alimento o del mangime e dell’impresa con il cui nome o la cui ragione sociale l’alimento o il mangime è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui sia o sia stato immesso sul mercato in quantità non irrilevanti un alimento che, pur non comportando rischi per la salute, è tuttavia inadatto al consumo, in particolare perché è nauseante, o nel caso in cui un siffatto alimento, per le sue caratteristiche, sia stato immesso sul mercato in quantità sì limitata, ma per un periodo di tempo piuttosto lungo.
2)
In caso di risposta affermativa alla questione precedente: se occorra dare una diversa risposta alla questione sub 1) nel caso in cui la fattispecie si sia verificata prima del 1o gennaio 2007, ma il diritto nazionale fosse già stato adeguato al citato regolamento.
(1) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1).
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