25.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 58/5
Ricorso presentato il 14 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-641/11)
2012/C 58/06
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet et L. Pignataro, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
—
Dichiarare che la Repubblica italiana, mantenendo l’introduzione di un criterio prioritario di scelta dei candidati basato sulla residenza nella provincia di Bolzano per almeno due anni, come previsto dall’articolo 12 del DPR 752/1976, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 45 del TFUE e dall’articolo 3.1 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, 492/2011 (1), del 5 aprile 2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità;
—
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso la Commissione censura l’introduzione di un criterio prioritario di scelta dei candidati basato sulla residenza per almeno due anni nella provincia di Bolzano (Trentino Alto Adige), criterio che contrasterebbe con gli obblighi imposti dall’articolo 45 TFUE nonché dall’articolo 3, n. 1, del regolamento (UE) 492/2011. La Commissione ricorda, infatti, che, secondo giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, l’art. 45 del TFUE in materia di parità di trattamento vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato (v., in particolare, la sentenza della Corte 26 maggio 1996, causa C-237/94, O’Flynn, Racc. 1996, pag. 2617, punto 17). Ciò riguarda, in particolare, una misura che opera una distinzione basata sulla residenza.
Nella loro risposta al parere motivato del 6 agosto 2010, le autorità italiane hanno ammesso che «[l]a clausola di residenza contenuta nell’art. 12 del DPR 752/1976 potrebbe contenere degli elementi di discriminazione indiretta e quindi contrastare con l’art. 45 TFUE» e che «[p]er risolvere questo problema, va senz’altro modificato il testo dell’articolo». La Commissione non avrebbe, tuttavia, ad oggi, ricevuto alcuna informazione quanto alla modifica in questione e ritiene, pertanto, che il requisito della residenza previsto dall’art. 12 del DPR 752/1976 sia ancora in vigore.
(1) GU L 141, pag. 1.
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