18.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 49/18
Impugnazione proposta il 19 dicembre 2011 dal Dimos Peramatos avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 12 ottobre 2011, Dimos Peramatos/Commissione europea, T-312/07
(Causa C-647/11 P)
2012/C 49/30
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Dimos Peramatos (rappresentante: avv. G. Gerapetritis)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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1. Annullare la sentenza del Tribunale impugnata nella parte in cui respinge il ricorso con cui è stata chiesta la cessazione di qualsiasi obbligo per il ricorrente di restituire le somme versategli nell’ambito del programma LIFE/ENV/GR/000380 o, in subordine, riformare l'atto impugnato in modo da imporre al ricorrente il pagamento della somma di EUR 93 795,32 a titolo di contabilizzazione di spese non ammissibili, come ha ammesso la stessa Commissione;
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2. rinviare la causa al Tribunale per il suo riesame;
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3. condannare la Commissione europea a pagare le spese processuali e gli onorari d’avvocato sostenuti dal ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce due motivi di impugnazione:
1)
Interpretazione erronea dei termini della convenzione di finanziamento stipulata tra il Dimos Peramatos (Comune di Perama)e la Commissione europea n. C (97) 1997/def./29 in data 17 luglio 1997 nell’ambito dell’esecuzione di un’azione rientrante nel programma LIFE e del suo contesto normativo (regolamento 1973/1992), nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che non è stato correttamente adempiuto l’obbligo del Comune di piantumazione di alberi, come risultante dalla convenzione di finanziamento.
2)
Interpretazione erronea e violazione del principio di buona amministrazione nonché della certezza del diritto a causa di una motivazione insufficiente dell’atto impugnato nella parte riguardante l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi lesivi adottati da istituzioni dell’Unione europea.
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