25.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 58/6
Ricorso proposto il 21 dicembre 2011 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-658/11)
2012/C 58/08
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos, A. Caiola e M. Allik, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
—
annullare la decisione 2011/640/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento (1);
—
disporre che gli effetti della decisione 2011/640/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, siano mantenuti fino alla sua sostituzione;
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il Parlamento europeo ritiene che la decisione 2011/640/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento, sia invalida dal momento che non riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, così come espressamente sancito dall’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, TFUE.
Il Parlamento europeo constata che l’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius riguarda altresì la cooperazione giudiziaria in materia penale, la cooperazione di polizia e la cooperazione allo sviluppo, interessando ambiti nei quali si applica la procedura legislativa ordinaria.
Di conseguenza, tale Accordo avrebbe dovuto essere concluso previa approvazione del Parlamento europeo ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), v), TFUE.
Il Consiglio ha pertanto violato i Trattati per non avere scelto il fondamento normativo appropriato per concludere l’Accordo.
Inoltre, il Parlamento europeo ritiene che il Consiglio abbia violato l’articolo 218, paragrafo 10, TFUE, in quanto quest’ultimo non ha pienamente ed immediatamente informato il Parlamento in tutte le fasi della negoziazione e della conclusione dell’Accordo.
Qualora la Corte di Giustizia dovesse annullare la decisione impugnata, il Parlamento europeo invita nondimeno la medesima ad esercitare il suo potere discrezionale al fine di mantenere gli effetti della decisione impugnata fino alla sua sostituzione, ai sensi dell’articolo 264, paragrafo 2, TFUE.
(1) GU L 254, pag. 1.
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