10.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 73/18
Ricorso proposto il 22 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica di Cipro
(Causa C-662/11)
2012/C 73/33
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e G. Zavvos)
Convenuta: Repubblica di Cipro
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare che la Repubblica di Cipro, non avendo adottato, entro il 1o maggio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al combinato disposto dell’articolo 24 e dell’allegato VII dell’Atto di adesione della Repubblica di Cipro in relazione all’eliminazione delle restrizioni cui la sua normativa nazionale subordina l’acquisto di una residenza secondaria da parte di cittadini UE/SEE e, in ogni caso, non avendo comunicato le disposizioni di cui trattasi alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale Atto;
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condannare la Repubblica di Cipro alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che alla luce del combinato disposto dell’articolo 24 e dell’allegato VII dell’Atto di adesione della Repubblica di Cipro all’Unione europea, le autorità di quest’ultima avrebbero dovuto mettere in vigore, entro il 1o maggio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per eliminare le restrizioni cui la sua normativa nazionale subordina l’acquisto di una residenza secondaria da parte di cittadini UE/SEE. Le restrizioni di cui trattasi costituiscono una violazione diretta della libera circolazione dei capitali come prevista dall’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il governo cipriota ha inviato un progetto di legge recante modifica delle restrizioni vigenti e osserva che il progetto di legge è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio dei ministri per essere esaminato al più presto ed essere sottoposto al voto del Parlamento.
La Commissione sottolinea che la violazione, da parte della normativa nazionale di uno Stato membro, delle libertà sancite dal Trattato può essere eliminata solo con l’introduzione di disposizioni parimenti vincolanti. Inoltre, il fatto che alla lettera di risposta della Repubblica di Cipro sia stato allegato un semplice progetto di legge, privo di qualsiasi efficacia normativa, non può essere equiparato ad un atto vincolante recante l’eliminazione delle vigenti restrizioni all’acquisto di una residenza secondaria da parte di cittadini UE/SEE.
La Commissione ritiene che la Repubblica di Cipro non avendo adottato le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per eliminare le restrizioni cui la sua normativa nazionale subordina l’acquisto di una residenza secondaria da parte di cittadini UE/SEE e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti di conformarsi all’articolo 24 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Cipro in combinato disposto con l’allegato VII del medesimo Atto recante misure transitorie concernenti Cipro.
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