10.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 73/19
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 30 dicembre 2011 — M e a./Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(Causa C-666/11)
2012/C 73/34
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
Parti
Ricorrenti: M, N, O, P, Q
Resistente: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Questioni pregiudiziali
1)
Se un richiedente asilo, nell’ambito di un procedimento giudiziario vertente sulla dichiarazione di incompetenza e sull’ordine di allontanarlo nello Stato membro che è competente ad avviso dello Stato membro in cui è stata presentata una domanda d’asilo (Stato membro richiedente), possa avvalersi del fatto che il trasferimento non è avvenuto entro il termine di sei mesi di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003 (1) e che pertanto la competenza è ricaduta sullo Stato membro richiedente.
2)
Se un tentativo di suicidio, benché presunto, che rende impossibile un trasferimento nello Stato membro competente, configuri la fattispecie dell’irreperibilità ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio.
3)
Se un richiedente asilo, nell’ambito di un procedimento giudiziario vertente sulla dichiarazione di incompetenza e sull’ordine di allontanarlo, possa avvalersi del passaggio di competenza di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003 (2).
4)
Se una comunicazione allo Stato membro competente da parte dello Stato membro richiedente, la quale, pur informando della sospensione del trasferimento già organizzato, omette la circostanza che il trasferimento non può essere effettuato entro il termine di sei mesi, impedisca il passaggio di competenza di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003.
5)
Se sussista un diritto che il richiedente asilo possa far valere in giudizio a che uno Stato membro esamini l’assunzione della competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, e gli risponda in merito ai motivi della decisione.
(1) Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222, pag. 3).
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