24.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 89/4
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 27 dicembre 2011 — Paltrade EOOD/Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna pri Mitnitsa Varna
(Causa C-667/11)
2012/C 89/06
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti
Ricorrente: Paltrade EOOD
Convenuta: Nachalnik na Mitnicheski punkt — Varna pri Mitnitsa Varna
Questioni pregiudiziali
1)
Se sia legittima la riscossione retroattiva di un dazio antidumping in applicazione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 (1) del Consiglio, del 18 luglio 2011, senza che vi sia stata registrazione dell’importazione — ad eccezione della registrazione del documento amministrativo unico (DAU) nel sistema BIMIS — con iscrizione del codice addizionale TARIC di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 91/2009 (2) del Consiglio, del 26 gennaio 2009.
2)
Quale sia, conformemente al diciottesimo considerando del regolamento n. 966/2010 (3), l’importo appropriato al fine della riscossione retroattiva di un dazio antidumping in attuazione del regolamento n. 723/2011.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 194, pag. 6).
(2) Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 966/2010 della Commissione, del 27 ottobre 2010, che avvia un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 282, pag. 29).
Full & Egal Universal Law Academy